Cassazione Penale, Sentenza n. 23002/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce (3/2/2026) che aveva rigettato l'appello cautelare di Igor Cantoro contro l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce (11/12/2025) che aveva respinto la richiesta di dissequestro e restituzione dell'area "Grotta Monaca" (Otranto), preventivamente sequestrata con decreto del G.I.P. del 01/08/2018. I reati contestati concernono, tra altri, abusi edilizi, reati paesaggistici e reati previsti dagli artt. 110, 81, 734, 323, 479 c.p. Il ricorso si articolava in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della prescrizione, sostenendo che non fosse onere della difesa provare l'assenza di cause di sospensione; 2) censura sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla natura del sequestro (art. 321 c.p.p.), rilevando che l'esistenza di una confisca in primo grado non poteva giustificare il mantenimento del sequestro impeditivo dopo la prescrizione; 3) nullità per carenza motivazionale e per aver basato il mantenimento del vincolo su reati diversi da quelli a cui il sequestro era stato originariamente riferito, nonché rilievo sull'abrogazione dell'art. 323 c.p. e sulla rilevanza delle sanzioni amministrative (d.P.R. 380/2001; d.lgs. 42/2004).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Motivazione: il primo motivo (prescrizione) è inammissibile perché l'accertamento della prescrizione richiede la soluzione di questioni di fatto e di diritto non accessibili a questa Corte e perché il ricorrente non ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare l'assenza di cause di sospensione (onere di allegazione in capo a chi invoca la prescrizione). In ordine ai secondi motivi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio secondo cui il giudice delle misure cautelari non può discostarsi dai fatti accertati in sede di merito (anche se non definitivi) e ha adeguatamente motivato la persistenza del periculum in mora (rischi ambientali, instabilità costiera, aggravamento delle conseguenze del reato). La mera abrogazione di una norma penale o la presenza di sanzioni amministrative non comportano automaticamente la revoca del sequestro cautelare quando permangono esigenze cautelari fondate sui fatti accertati.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina del sequestro preventivo. La Corte ricorda la distinzione fra comma 1 (sequestro impeditivo) e comma 2 (sequestro finalizzato alla confisca) e afferma che il giudice cautelare non può fornire una ricostruzione dei fatti difforme rispetto a quanto accertato in sede di merito; inoltre non può modificare 'ex novo' la natura del sequestro in assenza di elementi nuovi.
art. 157 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della prescrizione: la Corte sottolinea che l'accertamento della prescrizione non è mero computo aritmetico ma richiede verifiche su cause di sospensione e interruzione, elementi che devono essere documentati da chi invoca la prescrizione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti. La Corte valuta la sufficienza della motivazione del Tribunale del riesame e ritiene che non sussista difetto di motivazione idoneo a rendere il provvedimento annullabile.
art. 159 cod. pen.
Riferimento alla disciplina delle sospensioni dei termini di prescrizione nella formulazione risultante dalla novella (legge n. 103/2017). La Corte evidenzia l'applicabilità della sospensione dal termine per il deposito della motivazione (art. 544 c.p.p.), con conseguente necessità di esaminare i periodi rilevanti.
art. 544 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione all'art. 159 c.p. per il sospendersi dei termini prescrizionali in relazione al deposito della motivazione della sentenza; inciderebbe sul computo delle sospensioni da valutare.
art. 533 cod. proc. pen.
Sottolinea il valore del giudizio di merito (decisione di condanna) che cristallizza fatti e responsabilità ai fini della valutazione cautelare: il giudice delle misure deve tener conto degli accertamenti già compiuti in sede di merito.
art. 335-bis cod. proc. pen.
Norma sulla confisca per equivalente e sulla confisca disposta con sentenza. La Corte registra che la sentenza di primo grado aveva disposto confisca ai sensi dell'art. 335-bis: ciò non esclude automaticamente la valutazione cautelare, ma influenza il quadro dei titoli della confisca.
art. 323 cod. pen.
Reato (abuso d'ufficio) richiamato nella vicenda; la Corte osserva l'abrogazione dell'art. 323 per effetto della legge n. 114/2024, ma rileva che l'abrogazione non comporta automatico annullamento delle esigenze cautelari già fondate su accertamenti di fatto.
d.P.R. n. 380/2001 e d.lgs. n. 42/2004
Riferimenti alle sanzioni amministrative (urbanistiche e paesaggistiche). La Corte chiarisce che la prescrizione penale potrà comportare la revoca di ordini di demolizione solo nelle modalità previste, ma la presenza di sanzioni amministrative non basta a escludere la persistenza del sequestro penale se sussistono esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma relativa alle spese processuali. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di questa disposizione.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Autorizza l'aumento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte, esercitando tale facoltà, ha disposto il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La deduzione della prescrizione richiede l'allegazione documentale dei periodi di sospensione/interruzione: il ricorrente che invoca la prescrizione ha l'onere di produrre la prova degli interruttivi e delle sospensioni pertinenti.
- L'accertamento della prescrizione comporta questioni di fatto e diritto che la Cassazione, in sede di censura su ordinanze cautelari, può ritenere inammissibili se il ricorrente non fornisce elementi probatori completi.
- Il giudice delle misure cautelari non può ricostruire i fatti in modo difforme rispetto a quanto già accertato in sede di merito (anche non definitiva); gli accertamenti di fatto del giudice di merito vincolano la valutazione del fumus e del periculum.
- La sussistenza del periculum in mora (rischio di aggravamento o prolungamento delle conseguenze del reato, pericoli per la pubblica incolumità o l'ambiente) giustifica il mantenimento del sequestro anche quando sono intervenute questioni processuali sulla prescrizione o sulla qualificazione del reato.
- L'abrogazione di una fattispecie penale o l'esistenza di sanzioni amministrative non determinano automaticamente la revoca del sequestro penale: occorre valutare le esigenze cautelari effettive e gli accertamenti di fatto.
- Richieste di revoca del sequestro dopo una sentenza di condanna sono ammissibili solo se si deducono elementi nuovi non valutati in sede di merito; altrimenti il vincolo può essere mantenuto.
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