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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23002/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce (3/2/2026) che aveva rigettato l'appello cautelare di Igor Cantoro contro l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce (11/12/2025) che aveva respinto la richiesta di dissequestro e restituzione dell'area "Grotta Monaca" (Otranto), preventivamente sequestrata con decreto del G.I.P. del 01/08/2018. I reati contestati concernono, tra altri, abusi edilizi, reati paesaggistici e reati previsti dagli artt. 110, 81, 734, 323, 479 c.p. Il ricorso si articolava in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della prescrizione, sostenendo che non fosse onere della difesa provare l'assenza di cause di sospensione; 2) censura sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla natura del sequestro (art. 321 c.p.p.), rilevando che l'esistenza di una confisca in primo grado non poteva giustificare il mantenimento del sequestro impeditivo dopo la prescrizione; 3) nullità per carenza motivazionale e per aver basato il mantenimento del vincolo su reati diversi da quelli a cui il sequestro era stato originariamente riferito, nonché rilievo sull'abrogazione dell'art. 323 c.p. e sulla rilevanza delle sanzioni amministrative (d.P.R. 380/2001; d.lgs. 42/2004).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Motivazione: il primo motivo (prescrizione) è inammissibile perché l'accertamento della prescrizione richiede la soluzione di questioni di fatto e di diritto non accessibili a questa Corte e perché il ricorrente non ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare l'assenza di cause di sospensione (onere di allegazione in capo a chi invoca la prescrizione). In ordine ai secondi motivi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio secondo cui il giudice delle misure cautelari non può discostarsi dai fatti accertati in sede di merito (anche se non definitivi) e ha adeguatamente motivato la persistenza del periculum in mora (rischi ambientali, instabilità costiera, aggravamento delle conseguenze del reato). La mera abrogazione di una norma penale o la presenza di sanzioni amministrative non comportano automaticamente la revoca del sequestro cautelare quando permangono esigenze cautelari fondate sui fatti accertati.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina del sequestro preventivo. La Corte ricorda la distinzione fra comma 1 (sequestro impeditivo) e comma 2 (sequestro finalizzato alla confisca) e afferma che il giudice cautelare non può fornire una ricostruzione dei fatti difforme rispetto a quanto accertato in sede di merito; inoltre non può modificare 'ex novo' la natura del sequestro in assenza di elementi nuovi.

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della prescrizione: la Corte sottolinea che l'accertamento della prescrizione non è mero computo aritmetico ma richiede verifiche su cause di sospensione e interruzione, elementi che devono essere documentati da chi invoca la prescrizione.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti. La Corte valuta la sufficienza della motivazione del Tribunale del riesame e ritiene che non sussista difetto di motivazione idoneo a rendere il provvedimento annullabile.

  • art. 159 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina delle sospensioni dei termini di prescrizione nella formulazione risultante dalla novella (legge n. 103/2017). La Corte evidenzia l'applicabilità della sospensione dal termine per il deposito della motivazione (art. 544 c.p.p.), con conseguente necessità di esaminare i periodi rilevanti.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione all'art. 159 c.p. per il sospendersi dei termini prescrizionali in relazione al deposito della motivazione della sentenza; inciderebbe sul computo delle sospensioni da valutare.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Sottolinea il valore del giudizio di merito (decisione di condanna) che cristallizza fatti e responsabilità ai fini della valutazione cautelare: il giudice delle misure deve tener conto degli accertamenti già compiuti in sede di merito.

  • art. 335-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla confisca per equivalente e sulla confisca disposta con sentenza. La Corte registra che la sentenza di primo grado aveva disposto confisca ai sensi dell'art. 335-bis: ciò non esclude automaticamente la valutazione cautelare, ma influenza il quadro dei titoli della confisca.

  • art. 323 cod. pen.

    Reato (abuso d'ufficio) richiamato nella vicenda; la Corte osserva l'abrogazione dell'art. 323 per effetto della legge n. 114/2024, ma rileva che l'abrogazione non comporta automatico annullamento delle esigenze cautelari già fondate su accertamenti di fatto.

  • d.P.R. n. 380/2001 e d.lgs. n. 42/2004

    Riferimenti alle sanzioni amministrative (urbanistiche e paesaggistiche). La Corte chiarisce che la prescrizione penale potrà comportare la revoca di ordini di demolizione solo nelle modalità previste, ma la presenza di sanzioni amministrative non basta a escludere la persistenza del sequestro penale se sussistono esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle spese processuali. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di questa disposizione.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Autorizza l'aumento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte, esercitando tale facoltà, ha disposto il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La deduzione della prescrizione richiede l'allegazione documentale dei periodi di sospensione/interruzione: il ricorrente che invoca la prescrizione ha l'onere di produrre la prova degli interruttivi e delle sospensioni pertinenti.
  • L'accertamento della prescrizione comporta questioni di fatto e diritto che la Cassazione, in sede di censura su ordinanze cautelari, può ritenere inammissibili se il ricorrente non fornisce elementi probatori completi.
  • Il giudice delle misure cautelari non può ricostruire i fatti in modo difforme rispetto a quanto già accertato in sede di merito (anche non definitiva); gli accertamenti di fatto del giudice di merito vincolano la valutazione del fumus e del periculum.
  • La sussistenza del periculum in mora (rischio di aggravamento o prolungamento delle conseguenze del reato, pericoli per la pubblica incolumità o l'ambiente) giustifica il mantenimento del sequestro anche quando sono intervenute questioni processuali sulla prescrizione o sulla qualificazione del reato.
  • L'abrogazione di una fattispecie penale o l'esistenza di sanzioni amministrative non determinano automaticamente la revoca del sequestro penale: occorre valutare le esigenze cautelari effettive e gli accertamenti di fatto.
  • Richieste di revoca del sequestro dopo una sentenza di condanna sono ammissibili solo se si deducono elementi nuovi non valutati in sede di merito; altrimenti il vincolo può essere mantenuto.

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