Sentenza n. 677/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 686/2025 - RG n. 2030/2024, pubblicata in data 13 maggio 2025, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, notificata in data 27 maggio 2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Cagliari del 6 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta elettronica del docente con accredito complessivo di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari, notificata al Ministero il 27 maggio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita. Il titolo giudiziale imponeva al Ministero di emettere in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accrediti annuali di euro 500,00 per complessivi euro 2.500,00. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il ricorso è stato notificato il 12 marzo 2026, dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il mancato adempimento, nonché l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario può fare ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 15/2014, secondo cui, nei confronti della pubblica amministrazione, oltre alla manifesta iniquità, rilevano le ulteriori ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora. Nel caso concreto, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più strutture e soggetti, nell’operatività di strutture centralizzate e nell’eccezionale mole del contenzioso seriale, nonché nella natura non essenziale e facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice dell’ottemperanza i poteri necessari a conformare l’attività dell’amministrazione al contenuto della decisione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione, una penalità di mora, purché non ricorrano ragioni ostative alla sua applicazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e, una volta inutilmente decorso, consente l’attivazione della tutela esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, che il Ministero deve riconoscere in esecuzione del giudicato civile.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fondamento dell’utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni pubbliche.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su semplice richiesta dell’interessato in caso di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una ragione sufficiente per escludere l’applicazione dell’astreinte, ferma restando l’astratta ammissibilità della penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione.
- L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione può essere negata quando ricorrano le ulteriori ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tali ragioni possono consistere nella complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, nel coinvolgimento di più strutture amministrative e soggetti esterni, nei tempi tecnici delle strutture centralizzate e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale.
- La natura non essenziale del beneficio riconosciuto dal giudicato e la sua funzione di incentivo facoltativo, anziché di mezzo di sostentamento del lavoratore, possono concorrere a escludere, in concreto, la necessità e l’opportunità di una penalità di mora.
- Il commissario ad acta, quando individuato in un dipendente pubblico già appartenente all’amministrazione debitrice, può essere incaricato senza liquidazione di compenso; in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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