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Sentenza

Sentenza n. 964/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare A) quanto al ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 68/64 del 20 marzo 2025, comunicata il 31 marzo 2025, con cui il Comune di Pavia ha definitivamente aggiudicato la procedura di gara aperta per l’“affidamento del servizio di connessione per la trasmissione dati del Comune di Pavia su fibra ottica per il periodo di 5 anni - gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi del codice dei contratti pubblici CUI: S00296180185202400004 - CIG: B3A1F01C81”, in favore di A2A Smart City S.p.A.; - di tutti verbali di gara, nella parte in cui A2A Smart City S.p.A. è stata ammessa alla procedura di gara e alle successive fasi di valutazione dell’offerta; - del Disciplinare di gara, nella misura in cui si possa interpretare come volto a consentire la sanatoria, in sede di soccorso istruttorio, della mancata produzione del contratto di avvalimento e della documentazione/dichiarazioni dell’ausiliaria senza prova di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta ovvero la partecipazione e la permanenza in gara di operatori economici che incorrono in una posizione di conflitto di interessi ex art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 2023; - nonché, anche ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., di ogni altro atto o provvedimento del Comune di Pavia, pur non cognito, ove dovesse essere inteso come un parziale diniego all’accesso agli atti dell’aggiudicataria da parte di Telecom Italia S.p.A., anche all’esito dell’istanza presentata in data 17 aprile 2025; - di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati; - nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con A2A Smart City S.p.A.; - nonché per la condanna della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito da Telecom Italia S.p.A.; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della nota del Comune di Pavia del 12 maggio 2025, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data, nella parte in cui ha rigettato parzialmente l’istanza di accesso agli atti presentata da Telecom Italia S.p.A.; - ove occorrer possa, nella misura in cui è ostativo all’accoglimento del presente atto, del Disciplinare di gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202501559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per il servizio quinquennale di connessione dati su fibra ottica, unitamente agli atti di ammissione e valutazione dell'aggiudicataria e al parziale diniego di accesso alla documentazione di gara

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente aveva impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'aggiudicataria, contestandone l'ammissione e la permanenza nella procedura. Deduceva, in particolare, l'illegittimità del disciplinare e dell'operato della stazione appaltante quanto alla possibile regolarizzazione, mediante soccorso istruttorio, della mancata produzione del contratto di avvalimento e della documentazione dell'ausiliaria priva di prova di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, nonché quanto alla partecipazione di un operatore economico in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente contestava inoltre la mancata ostensione integrale dell'offerta tecnica e di altra documentazione dell'aggiudicataria, compresi i giustificativi prodotti nella verifica di anomalia, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, la reintegrazione in forma specifica o il risarcimento per equivalente. Con motivi aggiunti impugnava il parziale oscuramento dei giustificativi e la nota comunale del 12 maggio 2025 di parziale rigetto dell'istanza di accesso. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso; le parti costituite hanno aderito alla rinuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare nel merito le censure relative all'aggiudicazione, all'ammissione dell'aggiudicataria, all'avvalimento, al conflitto di interessi, all'accesso e alle domande di inefficacia e risarcimento. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 84 c.p.a.: la rinuncia era stata notificata alle parti costituite almeno dieci giorni prima dell'udienza, la procura speciale comprendeva espressamente la facoltà di rinunciare al ricorso e le altre parti non si erano opposte. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell'adesione delle parti anche su tale regolazione.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia è idonea a determinare l'estinzione quando è notificata alle parti costituite nel termine previsto, è assistita da procura speciale contenente la relativa facoltà e non vi è opposizione delle parti costituite.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, in presenza dei relativi presupposti processuali, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    trattazione della domanda di accesso

    La domanda di accesso agli atti di gara era stata trattata con rito speciale; il relativo procedimento era stato definito con precedente ordinanza, in parte mediante accoglimento, in parte mediante declaratoria di irricevibilità e in parte per cessazione della materia del contendere.

  • art. 16 d.lgs. n. 36/2023

    La disposizione era stata invocata dalla ricorrente come parametro delle censure contro la partecipazione dell'aggiudicataria, ma non è stata esaminata a causa dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando è notificata alle parti costituite almeno dieci giorni prima dell'udienza, la procura speciale attribuisce espressamente al difensore la facoltà di rinunciare e le parti costituite non si oppongono.
  • In caso di estinzione per rinuncia, il giudice non deve esaminare le censure di merito né le domande accessorie formulate con il ricorso, comprese quelle relative all'inefficacia del contratto, alla reintegrazione in forma specifica e al risarcimento del danno.
  • La compensazione delle spese è ammissibile quando le parti costituite aderiscono alla rinuncia e concordano sulla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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