Cassazione Penale, Sentenza n. 32296/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Bolzano contestando: 1) la mancata o incompleta traduzione degli atti e delle comunicazioni in lingua comprensibile (arabo) a fronte del giudizio con rito direttissimo; 2) l'asserita errata determinazione delle circostanze aggravanti per presunta partecipazione di altre due persone nel furto (art. 625, co.1, nn.2 e 5 c.p.); 3) la mancata qualificazione del fatto come reato tentato invece che consumato. I motivi sono formulati in modo generico e con espressioni dubitative.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato la genericità e la promiscuità dei motivi, richiamando l'orientamento secondo cui denunce generiche di inosservanza o errata applicazione della legge e di vizio di motivazione sono inammissibili (artt. 581 e 591 c.p.p.). Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico: la sentenza e gli atti attestano la presenza di un interprete arabo sia all'udienza di convalida sia all'udienza del patteggiamento, con istanza formulata dall'imputato in presenza dell'interprete e dei difensori. Quanto agli altri motivi, la Corte ha invocato la disciplina speciale sulle impugnazioni delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 610, co.5-bis c.p.p. e art. 448, co.2-bis c.p.p.), osservando che i motivi fatti valere non rientrano nei limitati profili di censura ammessi e sono per lo più critiche fattuali generiche non idonee a sostenere il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Riferimento al rito del patteggiamento utilizzato dal Tribunale per pronunciare la sentenza impugnata
artt. 581 e 591 c.p.p.
Prescrizione della specificità dei motivi di ricorso per cassazione; motivi generici e promiscui rendono il ricorso inammissibile
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norma che impone la dichiarazione semplificata di inammissibilità per i ricorsi contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, limitando le censura ammissibili a profili specifici
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Disciplina i contenuti dell'accordo e le modalità del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti; rilevante per delimitare i motivi di cassazione ammessi
legge 23/06/2017, n. 103, art. 1, commi 50 e 62
Interventi legislativi che hanno introdotto e modificato le norme procedurali (art. 448 e art. 610) restringendo l'ambito dei motivi di ricorso contro il patteggiamento
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
artt. 624-bis, 625 co.1 n.2 e n.5, 337 c.p.
Norme penali che ricostruiscono i reati ascritti all'imputato nell'originaria imputazione cui si riferisce la sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione devono esporre motivi specifici e distinti: denunce generiche o miste di vizio di legge e di motivazione sono inammissibili
- Contro sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) i motivi di cassazione ammessi sono più ristretti: essi devono riguardare in maniera specifica l'espressione della volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica palesemente eccentrica o l'illegalità della pena
- La mera contestazione fattuale o dubitativa (es. "sembra" non sia stata tradotta") senza elementi probatori e senza precisa indicazione di errori processuali non è efficace in cassazione; se si pretende l'assenza di interpretazione, occorre documentarlo con atti o annotazioni processuali specifiche
- La Corte di legittimità non ha funzione rielaborativa delle censure: il difensore deve circostanziare le ragioni di diritto e le prove che supportano la doglianza
- In presenza di patteggiamento, per attaccare la qualificazione giuridica occorre dimostrare che la qualificazione della sentenza è palesemente discordante rispetto al capo di imputazione, non semplicemente formulare critiche valutative
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie (ammenda); quindi è prudente valutare la specificità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso
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