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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32296/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Bolzano contestando: 1) la mancata o incompleta traduzione degli atti e delle comunicazioni in lingua comprensibile (arabo) a fronte del giudizio con rito direttissimo; 2) l'asserita errata determinazione delle circostanze aggravanti per presunta partecipazione di altre due persone nel furto (art. 625, co.1, nn.2 e 5 c.p.); 3) la mancata qualificazione del fatto come reato tentato invece che consumato. I motivi sono formulati in modo generico e con espressioni dubitative.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato la genericità e la promiscuità dei motivi, richiamando l'orientamento secondo cui denunce generiche di inosservanza o errata applicazione della legge e di vizio di motivazione sono inammissibili (artt. 581 e 591 c.p.p.). Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico: la sentenza e gli atti attestano la presenza di un interprete arabo sia all'udienza di convalida sia all'udienza del patteggiamento, con istanza formulata dall'imputato in presenza dell'interprete e dei difensori. Quanto agli altri motivi, la Corte ha invocato la disciplina speciale sulle impugnazioni delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 610, co.5-bis c.p.p. e art. 448, co.2-bis c.p.p.), osservando che i motivi fatti valere non rientrano nei limitati profili di censura ammessi e sono per lo più critiche fattuali generiche non idonee a sostenere il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento al rito del patteggiamento utilizzato dal Tribunale per pronunciare la sentenza impugnata

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Prescrizione della specificità dei motivi di ricorso per cassazione; motivi generici e promiscui rendono il ricorso inammissibile

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Norma che impone la dichiarazione semplificata di inammissibilità per i ricorsi contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, limitando le censura ammissibili a profili specifici

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Disciplina i contenuti dell'accordo e le modalità del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti; rilevante per delimitare i motivi di cassazione ammessi

  • legge 23/06/2017, n. 103, art. 1, commi 50 e 62

    Interventi legislativi che hanno introdotto e modificato le norme procedurali (art. 448 e art. 610) restringendo l'ambito dei motivi di ricorso contro il patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • artt. 624-bis, 625 co.1 n.2 e n.5, 337 c.p.

    Norme penali che ricostruiscono i reati ascritti all'imputato nell'originaria imputazione cui si riferisce la sentenza di patteggiamento

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione devono esporre motivi specifici e distinti: denunce generiche o miste di vizio di legge e di motivazione sono inammissibili
  • Contro sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) i motivi di cassazione ammessi sono più ristretti: essi devono riguardare in maniera specifica l'espressione della volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica palesemente eccentrica o l'illegalità della pena
  • La mera contestazione fattuale o dubitativa (es. "sembra" non sia stata tradotta") senza elementi probatori e senza precisa indicazione di errori processuali non è efficace in cassazione; se si pretende l'assenza di interpretazione, occorre documentarlo con atti o annotazioni processuali specifiche
  • La Corte di legittimità non ha funzione rielaborativa delle censure: il difensore deve circostanziare le ragioni di diritto e le prove che supportano la doglianza
  • In presenza di patteggiamento, per attaccare la qualificazione giuridica occorre dimostrare che la qualificazione della sentenza è palesemente discordante rispetto al capo di imputazione, non semplicemente formulare critiche valutative
  • Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie (ammenda); quindi è prudente valutare la specificità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso

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