Sentenza n. 533/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alle sentenze del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2022 e n.-OMISSIS- del 22 gennaio.2024, passate in giudicato come da attestazioni del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 15 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, recanti obblighi pecuniari a carico dell'amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, del 16 dicembre 2022 e del 22 gennaio 2024. Nelle more del giudizio l'amministrazione ha accreditato le somme dovute, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza. La ricorrente ha tuttavia chiesto la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'accredito delle somme dovute ha realizzato integralmente la pretesa sostanziale azionata in sede di ottemperanza. Nonostante la cessazione della materia del contendere, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente e del difensore costituito dichiaratosi antistatario. Il dispositivo non contiene una specifica condanna dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente agli obblighi risultanti dal giudicato, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta realizzazione della pretesa sostanziale.
- L'avvenuto adempimento dell'amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la possibilità di regolare le spese di lite ponendole a carico dell'amministrazione, se la controversia è divenuta improseguibile solo dopo la proposizione del ricorso.
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