Cassazione Penale, Sentenza n. 2304/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione illecita di hashish (grammi 4.561) ai sensi degli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce: I) errata applicazione dell'aggravante dell"ingente quantità (art. 80 d.P.R. 309/90), con doglianze sulla valutazione della quantità di principio attivo e sulla soglia da assumere per le cosiddette "droghe leggere"; II) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche o almeno della loro prevalenza/equivalenza rispetto all'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di merito che ha applicato l"aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90, avendo il quantitativo di principio attivo superato la soglia indicata dalla giurisprudenza di legittimità (oltre 2 kg di principio attivo per le droghe leggere, secondo i criteri delle Sezioni Unite). Ha inoltre confermato l"esclusione delle circostanze attenuanti generiche per carenza di elementi positivi in favore del ricorrente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma che sanziona illecite attività in materia di stupefacenti (tra cui la detenzione). Applicata per configurare il reato di detenzione di stupefacenti.
d.P.R. 309/1990, art. 80
Aggravante relativa all"ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto integrata l"aggravante sulla base della quantificazione del principio attivo secondo la giurisprudenza maggioritaria.
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020 (Polito)
In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal dl. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi)
La Corte di cassazione ha seguito il principio delle Sezioni Unite secondo cui, anche dopo la riforma 2014, per le droghe leggere si assume il criterio del rapporto tra quantità di principio attivo e valore soglia: oltre circa 2 kg di principio attivo l'aggravante può considerarsi integrata.
Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 e legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79
Riforma normativa richiamata: la giurisprudenza interpretativa ha stabilito che le soglie e i criteri precedentemente individuati restano applicabili anche dopo la riforma.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis..."
Principio che conferma come, dopo la riforma, non sia sufficiente la sola incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; è necessaria la presenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 (De Cotiis)
Il giudice di merito non è tenuto a rispondere a ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilievo ostativi alla concessione del beneficio.
Massime di principio
- Per l'aggravante di "ingente quantità" (art. 80 d.P.R. 309/90) il parametro decisivo è la quantità di principio attivo: la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha fissato criteri (anche dopo la riforma 2014) che rendono integrabile l'aggravante quando il principio attivo supera soglie significative (per le "droghe leggere" la soglia di riferimento è indicativamente 2 kg di principio attivo).
- In caso di contestazione della soglia, la difesa deve proporre deduzioni concrete e tecniche (calcoli sul principio attivo, perizie, contestazione dei mezzi di prova) e confrontarsi esplicitamente con la giurisprudenza di legittimità invocata dalla Corte.
- Il giudice di merito, per escludere le attenuanti generiche dopo la riforma dell"art. 62-bis, può motivare il diniego sulla base dell'assenza di elementi positivi: la sola incensuratezza non è più sufficiente.
- In Cassazione non sono ammesse mere rivisitazioni del fatto o critiche generiche alla motivazione: il ricorso deve superare il vaglio di manifesta infondatezza indicando profili di diritto rilevanti e punti critici della motivazione di merito rispetto ai precedenti di legittimità.
- Il giudice non è tenuto a rispondere a tutte le singole argomentazioni difensive: è sufficiente che emergano e siano indicate le ragioni principali che hanno impedito il riconoscimento del beneficio (attenuanti).
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