Sentenza n. 7268/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'ottemperanza alla sentenza T.a.r. Lazio Sezione Quarta ter n. 10060/2024 in relazione alle spese legali liquidate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10060/2024 nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10060/2024, non appellata, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ove versato. La sentenza, munita di attestazione di conformità quale titolo esecutivo, era stata notificata all'Avvocatura dello Stato e al Ministero il 20 maggio 2024. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza presupposta era definitiva, regolarmente notificata e non risultava eseguita. L'assenza di costituzione del Ministero e di contestazioni sull'inadempimento ha confermato, allo stato degli atti, la permanenza dell'obbligo di pagamento. Il giudice ha ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, la somma dovuta in forza del giudicato, avvertendo che, in caso di ulteriore inadempimento, sarebbe stato nominato un commissario ad acta su impulso dell'interessato. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora: sono stati riconosciuti gli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 400,00 oltre oneri di legge e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorrente ha domandato altresì la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, in presenza dei presupposti, una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
nella misura degli interessi legali
La penalità di mora è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza al Ministero.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, una delle condizioni per procedere all'ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
munita di attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c. ... (a valere quale titolo esecutivo)
La sentenza presupposta, munita dell'attestazione di conformità, è stata considerata titolo esecutivo notificato all'Amministrazione.
art. 196-undecies disp. att. c.p.c.
munita di attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c. e 196 undecies disp. att. c.p.c.
La disposizione è richiamata congiuntamente all'art. 475 c.p.c. in relazione all'attestazione di conformità del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa definitiva, regolarmente notificata quale titolo esecutivo, contiene una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione e l'obbligazione non viene adempiuta dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il creditore può ottenere l'esecuzione in sede di ottemperanza.
- In sede di ottemperanza, accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine determinato e preannunciare la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
- Il consistente ritardo nell'esecuzione di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato può giustificare l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza all'amministrazione inadempiente.
- L'assenza di contestazioni dell'amministrazione, non costituita nel giudizio di ottemperanza, non sostituisce la verifica del titolo e dell'inadempimento, ma consente al giudice di rilevare che l'obbligo risultante dal giudicato non è stato eseguito allo stato degli atti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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