Cassazione Penale, Sentenza n. 00652/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata per vari periodi. Il ricorrente contesta l'erronea valutazione delle condotte ritenute indicative di mancata adesione al percorso rieducativo: a) furto commesso il 21/03/2023 (sostanzialmente un furto di "cioccolatini") ritenuto di scarsa gravità dal ricorrente; b) partecipazione ad una spedizione punitiva in carcere il 31/12/2023, sulla quale non risulterebbe finora aperto un procedimento penale. Il ricorrente deduce violazione del principio della valutazione semestrale e vizio di motivazione nella mancata adeguata valutazione del grado di gravità dei singoli episodi, nonché della retroazione degli effetti sul periodo antecedente
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha confermato il rigetto della liberazione anticipata per i periodi più recenti (in particolare il periodo 29/03/2023 - 30/03/2024) in ragione della gravità delle condotte censurate, mentre ha annullato l'ordinanza limitatamente ai periodi dal 11/09/2019 al 18/02/2022, disponendo il rinvio per una nuova valutazione di merito su quei periodi. Il motivo dell'annullamento è la motivazione insufficiente del Tribunale circa la retroazione degli effetti delle condotte del 2023 sui semestri anteriori: mancata comparazione con i comportamenti precedenti e mancata illustrazione della "particolare gravità" necessaria per giustificare la valutazione retroattiva
Norme richiamate
C. cost. sent. n. 352 del 1991
Enuncia il principio che la liberazione anticipata ha finalità di reinserimento sociale e va concessa al condannato che abbia "offerto la prova di concreta partecipazione all'opera di rieducazione"; richiamata come principio guida per la valutazione della meritevolezza
Cassazione, Sez. I n. 13233 del 08/10/2020 (dep. 2021), Piccininni, Rv 280985
Richiama il consolidato principio che le infrazioni o condotte illecite nel periodo valutato non sono rilevanti per la loro sanzionabilità, ma come dati fattuali indicativi della mancata adesione al trattamento rieducativo; la gravità va valutata concretamente dal giudice del beneficio
Cassazione, Sez. I n. 2888 del 11/05/1995, Ianni, Rv 202143
Precedente richiamato a fondamento dell'idea che la valutazione delle condotte per la liberazione anticipata è distinta dalla valutazione disciplinare/penale e va considerata come elemento della partecipazione al programma rieducativo
Cassazione, Sez. I n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv 255406
Afferma il principio della valutazione 'frazionata' per semestri del comportamento del condannato; tuttavia stabilisce che un fatto negativo posteriore può riverberarsi retroattivamente sui semestri antecedenti solo se si tratta di condotta di consistente gravità chiaramente motivata
Massime di principio
- La liberazione anticipata ha finalità rieducative: conta la concreta e costante partecipazione al percorso rieducativo più che la mera assenza di sanzioni
- Le infrazioni o condotte illecite vanno considerate come elementi fattuali indicativi della mancata adesione al trattamento, e non in funzione della loro sanzionabilità disciplinare o penale
- La valutazione del comportamento del detenuto va effettuata per semestri (valutazione frazionata); tuttavia un fatto posteriore può influire retroattivamente sui semestri precedenti solo se è di particolare o consistente gravità e ciò deve essere esplicitamente e confrontualmente motivato
- Se il giudice intende retroagire nella valutazione per fatti successivi, deve comparare in modo chiaro le condotte deviate con il comportamento precedente dell'interessato e spiegare perché la gravità del fatto posteriore consente di ritenere apparente l'adesione rieducativa nei periodi anteriori
- Anche condotte non ancora sfociate in procedimento penale possono essere valutate come elementi fattuali, ma il loro peso dipende dalla concretezza della prova e dalla motivazione del giudice; l'assenza di un procedimento penale riduce il valore probatorio dell'episodio a fini di retroazione
- Insufficiente motivazione circa la gravità o la comparazione dei comportamenti comporta annullamento parziale con rinvio per nuova valutazione limitata ai periodi su cui la motivazione è carente
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