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Sentenza

Sentenza n. 3207/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a)della determina n.5 del 23.02.2026 la Qualiano Multiservizi Srl con cui sono stati proclamati i vincitori del concorso per n°3 autisti; b)della determina n°6 del 24/02/2026 di rettifica della determina n°05 del 23.02.2026; c)del verbale N°20 DEL 02/02/2026 della Commissione Giudicatrice d ella prova pratica; d)della determina n. 37 del 03.06.2025, la Qualiano Multiservizi Srl ha provveduto alla nomina dei tre membri della commissione per la valutazione dei candidati; e)del verbale n.13 del 30.06.2025 con cui la commissione esaminatrice dopo aver differito la prova orale all’esito della prova pratica ha previsto i criteri di calcolo del punteggio della prova pratica f)del verbale n. 21 del 03.02.2026 con cui il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale; g)del verbale n°18 bis di asserita determinazione dei criteri della prova pratica; h)di tutti i verbali della Commissione giudicatrice; i)di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti dal ricorrente; j)nonché per l annullamento degli eventuali atti e contratti adottati a seguito della procedura concorsuale de qua, non conosciuti dal ricorrente in parte qua la determina n. 22 del 21.11.2024 la Qualiano Multiservizi S.r.l. ha indetto una selezione di personale per l'assunzione a tempo indeterminato di: n.13 addetti allo spazzamento ed alla raccolta, area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari livello j ; n. 3 autisti in possesso di patente c e cqc, area conduzione mezzi livello 3b. Nonché per l’illegittimità del diniego all istanza di accesso agli atti nella parte in cui la Qualiano Multiservizi ha negato al ricorrente l’ostensione dei verbali della Commissione attinenti alla valutazione dei titoli e dei risultati delle prove pratiche dei candidati al ruolo di autisti. Nonché per il risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202602614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di tre autisti, inclusi la proclamazione dei vincitori, i verbali della commissione, la mancata ammissione alla prova orale e il diniego parziale di accesso agli atti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (società pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta dalla società interamente partecipata dal Comune di Qualiano per l'assunzione di tre autisti, deducendo vizi relativi all'illegittima composizione della commissione giudicatrice, alla mancata o tardiva predeterminazione dei criteri di valutazione e alle modalità di svolgimento e attribuzione dei punteggi della prova pratica. Ha inoltre contestato il diniego parziale di accesso ai verbali riguardanti la valutazione dei titoli e i risultati delle prove pratiche degli altri candidati, in particolare dei vincitori e degli idonei, e ha formulato domanda risarcitoria. La società resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardava una procedura di reclutamento del personale di una società di capitali, sebbene interamente pubblica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha rilevato che una società di capitali interamente partecipata da enti locali, per quanto riguarda i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, è soggetta alle regole del diritto privato e non è qualificabile come pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 165/2001. La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 presuppone che la procedura sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non si applica invece alla selezione destinata all'assunzione presso una società di capitali, anche se interamente pubblica. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione ordinaria, che può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché la società aveva adempiuto all'ordine cautelare depositando gli atti della procedura e comunicando la graduatoria e l'elenco dei partecipanti; eventuali documenti ulteriormente mancanti potranno essere richiesti davanti al giudice ordinario. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    la riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali

    La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali presuppone una procedura finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, anche contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    enti non configurabili come pubblica amministrazione ai sensi del citato d.lgs. 165/2001

    Le società di capitali, anche interamente partecipate da enti locali, non sono pubbliche amministrazioni ai fini della disciplina del pubblico impiego privatizzato.

  • art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016

    Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale

    Le controversie sulla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica restano devolute alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini e secondo le modalità previste dalla norma, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ricorrono i presupposti processuali e la causa è matura per la decisione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alle procedure di reclutamento del personale indette da una società di capitali interamente partecipata da enti pubblici appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando la società abbia svolto una selezione pubblica e persegua finalità di interesse pubblico.
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 richiede che la procedura sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non si estende all'assunzione presso società di capitali soggette al diritto privato.
  • Il giudice ordinario, investito della controversia sul reclutamento del personale di una società a partecipazione pubblica, può disapplicare gli atti amministrativi presupposti eventualmente ritenuti illegittimi.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
  • La domanda di accesso perde la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione o il soggetto resistente mette a disposizione gli atti richiesti in esecuzione di un ordine giudiziale; eventuali ulteriori esigenze ostensibili devono essere fatte valere davanti al giudice munito di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoAccesso documentaleGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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