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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8289 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

V.P. aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria e le cartelle esattoriali presupposte, deducendo, tra l'altro, di non aver ricevuto la notifica delle cartelle. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non provata la notificazione perché l'agente della riscossione aveva prodotto copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, contestate dal contribuente, senza autenticazione e senza depositare anche copie autentiche delle cartelle. Equitalia ha impugnato la decisione sostenendo che il disconoscimento delle copie fosse generico, che il giudice avrebbe dovuto ordinare l'esibizione degli originali e che, per la notificazione postale, fosse sufficiente produrre l'avviso di ricevimento, senza necessità di una copia autentica della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il rilievo relativo alla genericità del disconoscimento, perché Equitalia non aveva trascritto nel ricorso la dichiarazione del contribuente né indicato adeguatamente dove essa fosse stata formulata. Ha però accolto il secondo motivo, stabilendo che, in presenza di una contestazione sulla conformità delle copie agli originali, il giudice tributario avrebbe dovuto ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre accolto il terzo motivo, affermando che, in caso di notificazione della cartella a mezzo posta, l'agente della riscossione non deve necessariamente produrre una copia autentica della cartella: sono sufficienti l'avviso di ricevimento, recante gli elementi identificativi della cartella, e l'estratto di ruolo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per una nuova decisione e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non è disconosciuta.

    Il disconoscimento della conformità di una copia non equivale al disconoscimento della scrittura privata e non rende automaticamente inutilizzabile il documento; tuttavia, nel processo tributario, il giudice deve verificare la conformità mediante l'esibizione dell'originale quando la contestazione è proposta.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. L'agente della riscossione deve quindi dimostrare il perfezionamento della notificazione della cartella.

  • Art. 22, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 546/1992

    La Commissione ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti ove sorgano contestazioni a riguardo.

    La produzione di copie fotostatiche è idonea a introdurre la prova nel giudizio, ma, se la controparte ne contesta la conformità, il giudice tributario ha l'obbligo di ordinare l'esibizione degli originali prima di decidere sulla base di quei documenti.

  • Art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

    La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità la notificazione si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica.

  • Art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973

    Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento.

    L'obbligo di conservazione è alternativo e dipende dalla modalità di notifica: per la notifica tramite ufficiale giudiziario o messo occorrono cartella e relata; per la notifica postale è sufficiente l'avviso di ricevimento, insieme all'estratto di ruolo per identificare la pretesa.

  • Art. 18, commi 2 e 3, D.P.R. n. 445/2000

    Disciplina i soggetti autorizzati ad autenticare le copie. Il concessionario non può autenticare autonomamente, per fini probatori propri, la copia di un avviso di ricevimento formato dall'ufficiale postale e detenuto dal concessionario stesso.

Massime di principio

  • Quando una parte produce copie fotostatiche e la controparte ne contesta la conformità all'originale, il giudice tributario deve disporre l'esibizione dell'originale prima di fondare la decisione su quei documenti.
  • La contestazione della conformità della copia deve essere specifica e tempestiva; chi intende farla valere in Cassazione deve indicare con precisione il contenuto della contestazione e il momento processuale in cui è stata formulata.
  • Per la notifica postale di una cartella esattoriale, l'avviso di ricevimento è il documento principale per provare il perfezionamento e la data della notifica; non è necessariamente richiesta una copia autentica integrale della cartella.
  • L'avviso di ricevimento deve consentire di identificare la cartella notificata, normalmente mediante il relativo numero o altri elementi univoci, e va coordinato con l'estratto di ruolo.
  • La mancata produzione della copia autentica della cartella non determina automaticamente l'inesistenza o l'invalidità della prova della notifica, se la notifica è stata eseguita direttamente a mezzo posta e l'avviso di ricevimento è regolarmente prodotto.
  • La sentenza non ha definito definitivamente la validità dell'iscrizione ipotecaria: ha annullato la decisione della CTR e ha rinviato la causa per verificare gli originali e applicare i criteri probatori corretti.

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