Ordinanza n. 1514/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per la nullità, inefficacia ex art. 2, comma 8-bis, L. n. 241/1990 e comunque per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 11461 del 25.03.2026, comunicato dal Comune di Sessa Aurunca, recante diniego conclusivo dell’istanza per l’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile richiesta da Iliad Italia S.p.A. ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003, da realizzarsi nel Comune di Sessa Aurunca (CE), località “Sessa la Sinuessa”, Via Domiziana Km 14+000, identificata catastalmente al Foglio 224, Particella 419 ; - del parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento del 12.03.2026, acquisito al protocollo comunale n. 9473 del 12.03.2026 e conosciuto da Iliad mediante allegazione al preavviso di diniego prot. n. 9678 del 13.03.2026, recante parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 ; - del preavviso di diniego prot. n. 9678 del 13.03.2026 emesso dal Comune di Sessa Aurunca ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 ; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto e, in ogni caso, per l’accertamento e la declaratoria - dell’intervenuto perfezionamento per silenzio assenso del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003 nei confronti di Iliad Italia S.p.A. per l’installazione della Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile ubicata nel Comune di Sessa Aurunca; -della inefficacia del parere negativo della Soprintendenza e del conseguente provvedimento comunale di diniego, in quanto adottati successivamente alla formazione del titolo autorizzatorio per silentium; nonché, previa sospensione cautelare degli atti impugnati, per ogni conseguente statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’istanza per l’installazione di una stazione radio base, unitamente al parere paesaggistico negativo della Soprintendenza e al preavviso di diniego
Esito
La controversia
L’operatore di telecomunicazioni ha impugnato il diniego conclusivo adottato dal Comune di Sessa Aurunca in relazione all’istanza per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, nonché il parere negativo della Soprintendenza e il preavviso di diniego. Ha dedotto, oltre all’annullabilità degli atti, la loro nullità o inefficacia ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, sostenendo che si sarebbe già perfezionato per silenzio-assenso il titolo autorizzatorio previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’intervenuta formazione del titolo per silentium e la declaratoria di inefficacia del successivo parere negativo della Soprintendenza e del diniego comunale, oltre alla sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito la domanda cautelare nel merito né ha disposto la sospensione degli atti. Ha ritenuto che le esigenze rappresentate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata all’11 febbraio 2027. Il dispositivo contiene una formula incompleta sulla regolazione delle spese della fase cautelare, non consentendo di determinare dal testo se esse siano state compensate o poste a carico di una parte, né il relativo importo.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
La ricorrente invoca la norma quale base del titolo autorizzatorio formatosi per silenzio-assenso in relazione all’installazione della stazione radio base.
art. 49 d.lgs. n. 259/2003
La domanda per l’installazione della stazione radio base è stata presentata ai sensi anche di questa disposizione.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
La Soprintendenza ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi della disposizione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il Comune ha adottato il preavviso di diniego ai sensi della norma.
art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990
La ricorrente ne deduce l’applicabilità per sostenere la nullità o inefficacia degli atti successivi alla formazione del titolo per silenzio-assenso.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il TAR ha fissato direttamente l’udienza di merito, ritenendo tale misura idonea a tutelare le esigenze cautelari rappresentate.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelabili le esigenze del ricorrente mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione dell’atto impugnato.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare alternativa alla sospensione, quando il giudice ritenga che la definizione sollecita della controversia sia sufficiente rispetto alle esigenze prospettate.
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