Sentenza n. 1347/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tardivo di permesso di costruire per la realizzazione di quattro villette a schiera unifamiliari, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi e alle presupposte disposizioni urbanistico-edilizie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva presentato un'istanza di permesso di costruire per la realizzazione di quattro villette unifamiliari su un'area ricompresa in zona omogenea B7-s. Il Comune aveva comunicato motivi ostativi e successivamente respinto l'istanza, ritenendo non rispettata la distanza dai fabbricati circostanti prevista dall'art. 37.3 del R.U.E.C., quantificata in 15,43 e 17,40 metri. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo, tra l'altro, violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, sviamento e arbitrarietà; violazione delle regole sul procedimento e sul giusto procedimento; erronea interpretazione e applicazione della disciplina urbanistica contenuta nelle N.T.A. del P.U.C., nel R.U.E.C. e nel d.m. n. 1444/1968; illogicità, contraddittorietà e travisamento. La società aveva inoltre chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire. Nel corso dell'udienza camerale, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego edilizio, né la questione relativa alla formazione del silenzio-assenso. Il giudice ha distinto l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa, mentre l'improcedibilità ricorre quando una situazione di fatto o di diritto nuova rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e integrale soddisfazione dell'interesse azionato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene una situazione di fatto o di diritto che rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, incluso il venir meno dell'interesse del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente, resa prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e preclude l'esame del merito.
- L'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova che renda certa e definitiva l'inutilità della sentenza richiesta.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività successiva dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; se invece l'interesse alla decisione viene meno senza piena soddisfazione della pretesa, la pronuncia appropriata è l'improcedibilità.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito una domanda di annullamento rispetto alla quale il ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse.
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