Sentenza n. 1138/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione dell’alunno al terzo anno del Corso “operatore edile – realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione”, comunicato in data 14.06.2024, nonché, di tutti gli atti a quello comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti – verbale n. 7 del Consiglio di Calasse «2ED - A OPERATORE EDILE», relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024, datato 14.06.2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione al terzo anno del corso per operatore edile e verbale del Consiglio di classe relativo allo scrutinio finale
Esito
Favorevole al resistente (ente formativo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato la non ammissione alla classe successiva deducendo, con un unico motivo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza e illogicità manifeste. Ha sostenuto che le plurime insufficienze riportate nello scrutinio finale fossero riconducibili alla mancata predisposizione e attivazione di interventi di recupero e delle misure compensative e dispensative connesse ai disturbi specifici dell'apprendimento diagnosticati. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che gli atti erano imputabili all'ente formativo e al Consiglio di classe. L'ente resistente ha dedotto di avere tempestivamente predisposto un Piano Didattico Personalizzato, di avere attivato le misure previste e di avere offerto occasioni di recupero, non adeguatamente utilizzate dallo studente. Ha inoltre evidenziato la presenza di insufficienze in sei materie su dodici e il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero dell'Istruzione e del Merito per difetto di legittimazione passiva, poiché gli atti impugnati provenivano dall'ente pubblico strumentale della Provincia di Sondrio accreditato per la formazione professionale. Nel merito ha respinto la domanda annullatoria. Richiamando l'art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009, il Collegio ha affermato che la valutazione per l'ammissione alla classe successiva è centrata sull'insufficiente preparazione e sull'incompleta maturazione dello studente, sicché il rendimento oggettivamente insufficiente costituisce presupposto necessario e sufficiente della decisione di scrutinio. Le insufficienze riportate in sei materie su dodici erano idonee a motivare la non ammissione, senza necessità di una motivazione ulteriore e analitica sulle condizioni soggettive dell'alunno. La tutela degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento non elimina l'obbligo di raggiungere gli obiettivi minimi. La mancata annotazione nel registro elettronico delle misure compensative non dimostra che esse non siano state applicate; in ogni caso, anche una loro eventuale inadeguata attuazione non avrebbe dimostrato il raggiungimento degli obiettivi formativi né avrebbe potuto imporre l'ammissione. Eventuali carenze organizzative o mancata attivazione di corsi di recupero non incidono, di per sé, sulla legittimità del giudizio finale. Il giudizio è stato quindi ritenuto esente da manifesta illogicità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, formulata genericamente e priva di allegazione e prova degli elementi costitutivi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico.
La disposizione pone al centro della valutazione l'insufficiente preparazione e l'incompleta maturazione personale; il rendimento scolastico oggettivamente insufficiente costituisce presupposto necessario e sufficiente per la non ammissione alla classe successiva.
art. 193, comma 1, d.lgs. 297/1994
È richiamato dall'art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009 quale base del requisito della votazione non inferiore a sei decimi nelle discipline ai fini dell'ammissione.
legge in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico
Le misure compensative e dispensative tutelano lo studente con DSA, ma non escludono la necessità del raggiungimento degli obiettivi minimi formativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria di secondo grado, la non ammissione alla classe successiva può essere legittimamente fondata sul dato oggettivo delle insufficienze e sul mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento; tale dato costituisce presupposto necessario e sufficiente della decisione di scrutinio.
- L'adozione di misure compensative e dispensative per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento non elimina l'obbligo di raggiungere gli obiettivi minimi formativi e non determina, in caso di profitto insufficiente, un diritto automatico all'ammissione alla classe successiva.
- La mancata o inadeguata attivazione di misure compensative, dispensative o corsi di recupero può eventualmente evidenziare una disfunzione dell'organizzazione scolastica, ma non è di per sé idonea a modificare il giudizio finale né a imporre l'ammissione dello studente che non abbia dimostrato il raggiungimento degli obiettivi formativi.
- Il giudizio di non ammissione può essere motivato mediante l'indicazione dei voti insufficienti riportati nelle diverse discipline, senza che il Consiglio di classe debba svolgere una motivazione analitica sulle ragioni per cui tali risultati siano insufficienti in rapporto alla condizione soggettiva dello studente.
- La mancata annotazione nel registro elettronico delle misure compensative non dimostra, da sola, la loro omessa applicazione, in assenza di uno specifico obbligo normativo di annotazione; eventuali contestazioni sull'operato della scuola devono essere sollevate e documentate tempestivamente nel corso dell'anno scolastico.
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