Cassazione Civile, Ordinanza n. 24332/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuto pagamento correlato alla definizione agevolata della lite tributaria e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate. Non vi è stata quindi una pronuncia sui motivi di ricorso principale o incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise sugli alcolici relativo all'anno d'imposta 2012, emesso nei confronti del soggetto depositario perché una partita di vodka, in deposito in sospensione d'accisa e destinata alla Tunisia, non sarebbe mai uscita dal territorio dell'Unione europea. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l'appello della stessa ritenendo che i messaggi attestanti l'avvenuta esportazione, in possesso della contribuente, fossero stati falsificati da funzionari doganali, con conseguente violazione dell'affidamento sulla regolarità dell'operazione, in realtà mai avvenuta. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; la contribuente resisteva con controricorso e proponeva anche ricorso incidentale condizionato con un motivo. Tuttavia, prima della decisione sul merito, la contribuente depositava istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022, con quietanza di pagamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato solo per la trattazione dell'udienza nelle forme indicate dalla norma
l. 18 dicembre 2020, n. 176
conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176
citata come legge di conversione del decreto richiamato
art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022
la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il pagamento determinano cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio
art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
Oggetto: Tributi - Accise - Definizione agevolata ex art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022
la controversia rientra nell'ambito della definizione agevolata delle liti tributarie
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, il perfezionamento della definizione agevolata prevista dalla legge speciale, mediante istanza e pagamento di quanto dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- Quando sopravviene una causa estintiva del processo che elimina l'interesse alla decisione sul merito, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione normativa o statuizione specifica.
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