Cassazione Penale, Sentenza n. 10196/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori dei ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila (23/05/2023) che confermava la condanna per concorso in truffa. Di Giovanni contestava la mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, l'estraneità alla fase delle trattative e alla conclusione del contratto, l'assenza di coinvolgimento diretto della società Agricola Cantoro (sostenendo che gli animali erano stati consegnati a Cantoro) e chiedeva la revoca della costituzione di parte civile per trasferimento dell'azione civile davanti al giudice civile. Brandimarte deduceva carenze e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che gli animali erano stati acquistati dalla Agricola Cantoro che aveva effettuato il bonifico, che egli si era limitato a mettere in contatto le parti e che mancavano artifizi o raggiri a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità (mezzi essenzialmente di merito/travisamento della prova non sindacabili in Cassazione salvo i casi tassativi della "doppia conforme" o di macroscopico travisamento), e ha ritenuto che le decisioni di merito fornivano motivazione adeguata e coerente, con una ricostruzione plausibile dei fatti: Brandimarte avrebbe messo in contatto il rappresentante venditore con Di Giovanni e gestito la consegna dei maiali; Di Giovanni avrebbe concluso l'affare e sfruttato il conto della Cantoro per l'anticipo senza garantire il pagamento integrale. Quanto alla dedotta traslazione dell'azione civile, la Corte ha osservato che non è stata fornita prova rigorosa dell'identità di soggetti, petitum e causa petendi tra le azioni, per cui la revoca della costituzione di parte civile non poteva essere pronunciata. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità degli impugnazioni ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen.; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende; rigetto della richiesta di rifusione delle spese presentata dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
lett. b) ed e); comma terzo
Usata per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per motivi non deducibili in Cassazione e per richiamare i limiti del sindacato di legittimità su censure di merito o su motivazioni ritenute logiche e sufficienti.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposto per la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale relativa alla formulazione e riassunto dei motivi in cassazione; i ricorrenti hanno riassunto i motivi secondo tale disposizione.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione dei fatti: censure che si risolvono in un diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili salvo i casi tassativi (es. "doppia conforme" o macroscopico travisamento).
- Per contestare in Cassazione la motivazione di merito è necessario dimostrare che la sentenza di appello abbia usato materiale probatorio nuovo o che vi sia stato un evidente e macroscopico travisamento delle risultanze, non semplici divergenze di valutazione.
- La trasferimento dell'azione civile davanti al giudice civile comporta la revoca della costituzione di parte civile solo se è provata l'identità di soggetti, petitum e causa petendi; l'onere probatorio è rigoroso e grava su chi deduce la traslazione.
- Le doglianze residuali o generiche che non forniscono elementi nuovi o specifici espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie (spese e contributo alla Cassa delle ammende).
- Quando si impugna in Cassazione è fondamentale strutturare i motivi in termini di diritto e non solo di fatto, documentando con precisione elementi che consentano di inquadrare la questione nella competenza della Corte di legittimità.
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