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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24403/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 844/07/21, depositata il 24 giugno 2021 e non notificata. Nel corso del giudizio la contribuente ha depositato istanza di estinzione del processo, corredata da documentazione attestante il pagamento del dovuto, evidenziando di essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 186-205, della L. n. 197/2022. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio in applicazione dell'art. 1, comma 198, della medesima legge, secondo cui nelle controversie pendenti il processo è dichiarato estinto se è effettuato il deposito nei modi previsti e le somme dovute risultano pagate. È stato inoltre affrontato, in via conseguenziale, il tema del contributo unificato, con richiamo al principio secondo cui l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, prendendo atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. Ha disposto che le spese di lite restino a carico di chi le ha anticipate. Quanto al contributo unificato, ha ribadito che l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera nei casi di estinzione/ rinuncia, trattandosi di previsione di stretta interpretazione riferita ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    "nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"

    La definizione agevolata, se perfezionata con il deposito previsto e con il pagamento delle somme dovute, comporta l'estinzione del processo pendente in ogni stato e grado.

  • art. 1, comma 188, L. n. 197/2022

    La Corte richiama la disposizione come base per ritenere che le somme dovute risultavano pagate ai fini della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari pendenti, la definizione agevolata prevista dalla legge speciale comporta l'estinzione del processo quando risulti il deposito della documentazione richiesta e il pagamento integrale delle somme dovute.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione legislativa speciale.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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