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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15688/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame, disponendo che la corte di merito si pronunci anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda di reddito di cittadinanza di Simone Fazzari, nonostante l'amministrazione avesse negato il beneficio perché l'istante era stato destinatario, nei dieci anni precedenti la domanda, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.) relativa a reati indicati dall'art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019. La Corte d'appello aveva ritenuto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non costituisse una sentenza di condanna idonea a ostare alla concessione iniziale del beneficio, potendo rilevare solo ai fini della revoca successiva. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha interpretato il combinato delle norme (art. 2, comma 1, lett. c-bis e art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019) nel senso che la sentenza di applicazione della pena su richiesta, quando riguarda i delitti indicati, impedisce in radice la concessione del reddito di cittadinanza, poiché la previsione della revoca "con efficacia retroattiva" e dell'obbligo di restituzione trasforma la revoca in un annullamento ex tunc del provvedimento originario, rendendo la circostanza un effettivo requisito ostativo (requisito di onorabilità) alla concessione.

Norme richiamate

  • d.l. n. 4/2019, art. 2, comma 1, lett. c-bis

    il richiedente che intendesse conseguire il beneficio non dovesse essere stato sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo ovvero a condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati nell'art. 7, comma 3

    La Corte interpreta tale previsione come un requisito ostativo alla concessione iniziale del beneficio quando ricorrano condanne o misure rilevanti nei termini indicati

  • d.l. n. 4/2019, art. 7, comma 3

    alla condanna in via definitiva ... nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta per i medesimi, conseguiva di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito

    La previsione della revoca con efficacia retroattiva e dell'obbligo di restituzione viene interpretata come indicativa di un effetto annullatorio ex tunc che rende la sentenza di applicazione della pena su richiesta idonea a precludere la concessione iniziale

  • art. 444 c.p.p. (sentenza di applicazione della pena su richiesta)

    sentenza di applicazione della pena su richiesta

    La Corte ritiene che tale pronuncia, pur formalmente diversa dalla condanna definitiva, possa operare come causa ostativa alla concessione del beneficio quando riguarda i reati indicati dall'art. 7, comma 3

  • art. 12 prel. c.c.

    Richiamato dall'INPS in doglianza; la Corte lo prende in considerazione nel quadro interpretativo complessivo ma non è il fulcro della decisione

  • legge n. 234/2021 (art. 1, comma 74, lett. f) - modifica testo

    La decisione menziona che il testo dell'art. 7 è stato modificato da tale norma, richiamando il quadro normativo vigente ratione temporis

  • legge n. 197/2022 (abrogazione misura in via successiva)

    La sentenza segnala che la disciplina del reddito di cittadinanza successivamente è stata abrogata, ma la decisione si svolge in riferimento al testo vigente al tempo dei fatti

  • Corte costituzionale, sent. n. 126/2021

    La Corte di Cassazione cita l'espressione "requisito di onorabilità" usata dalla Corte costituzionale per qualificare la limitazione prevista dalla legge come valutazione discrezionale e non arbitraria del legislatore

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) relativa ai reati elencati dall'art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019 può precludere la concessione iniziale del reddito di cittadinanza, non soltanto determinare una successiva revoca.
  • La previsione normativa di revoca "con efficacia retroattiva" e obbligo di restituzione è interpretata come annullamento ex tunc del provvedimento originario, quindi la situazione è rilevante già in sede di verifica preventiva della sussistenza del diritto al beneficio.
  • Il requisito collegato all'assenza di condanne o di pronunce rilevanti nei dieci anni precedenti è stato qualificato come un "requisito di onorabilità": pertanto l'amministrazione può legittimamente escludere dalla solidarietà chi abbia tenuto condotte incompatibili con tale requisito.
  • In caso di diniego amministrativo fondato su sentenze penali, il giudice di merito deve valutare se la pronuncia penale rientri nelle categorie espressamente indicate dalla norma; la giurisprudenza di legittimità tende a dare efficacia impeditiva anche alle applicazioni della pena su richiesta quando la norma lo prevede.
  • Se il giudice di merito accoglie la domanda nonostante pronunce penali rilevanti, l'INPS può ottenere cassazione e rimessione per nuovo esame; dunque le valutazioni sulla natura giuridica delle pronunce penali (condanna vs applicazione della pena su richiesta) sono decisive per l'esito del procedimento amministrativo e giudiziario.

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