Cassazione Civile, Sentenza n. 15469/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata l'inefficacia, nei loro confronti, della cessione del ramo d'azienda "direzione recupero crediti" del 30/11/2018, l'accertamento della persistenza del loro rapporto di lavoro con Intesa Sanpaolo Group Service scpa (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) e l'ordine di ripristino di detto rapporto dal 30/11/2018. In primo grado il Tribunale di Roma aveva accolto le domande ritenendo non dimostrata la preesistenza e l'autonomia funzionale del ramo ceduto; la Corte d'Appello di Roma aveva invece ritenuto sussistenti preesistenza e autonomia anche nella forma "dematerializzata" del ramo e aveva accolto gli appelli delle società. I ricorrenti hanno quindi impugnato in Cassazione sostenendo vizi di motivazione e la falsa applicazione dell'art. 2112 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per due ricorrenti che avevano rinunciato; ha respinto il primo motivo (sulla presunta carenza motivazionale circa il "know-how" dematerializzato), ma ha accolto il secondo motivo ritenendo fondata la censura sulla errata applicazione dell'art. 2112 c.c.: la Corte d'appello aveva accertato fattualmente che la cessionaria dipendeva funzionalmente dalla struttura di supporto rimasta in capo alla cedente (workout management administration), quindi mancava il requisito dell'autonomia funzionale richiesto dalla nozione di ramo d'azienda trasferibile ai sensi dell'art. 2112 c.c. Perciò la sentenza d'appello è stata cassata in relazione a tale motivo e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma perché traesse le conseguenze dell'accertamento sull'assenza di autonomia funzionale; il terzo motivo è stato assorbito. In sintesi: la decisione d'appello favorevole alle società è stata annullata e la posizione dei lavoratori è stata riaperta in considerazione dell'assenza di autonomia funzionale del ramo.
Norme richiamate
testo non riportato integralmente nella sentenza
La norma è stata applicata dalle parti di merito per verificare la sussistenza del trasferimento di un ramo d'azienda; la Cassazione richiede che il ramo abbia autonomia funzionale, ossia la capacità di svolgere l'attività con mezzi e organizzazione propri e operare sul mercato/verso terzi indipendentemente dal cedente. In mancanza di autonomia funzionale, l'art. 2112 c.c. non trova applicazione.
testo non riportato integralmente nella sentenza
Richiamato per chiarire che la nozione di ramo d'azienda rilevante deve rispettare la nozione di impresa prevista dall'art. 2082 c.c., cioè un'organizzazione di mezzi per l'attività economica.
citato come nozione commercialistica di "azienda"
Richiamato dalla Corte d'appello per distinguere la nozione di "attività" trasferibile ai fini dell'art. 2112 c.c. dalla nozione civilistica-commerciale di azienda ai sensi dell'art. 2055 c.c.; la Cassazione evidenzia però che il requisito dell'autonomia funzionale rimane imprescindibile.
richiamato in relazione alla modifica testuale dell'art. 2112
Citato per inquadrare l'evoluzione normativa dell'art. 2112 c.c.; la giurisprudenza interpreta il requisito dell'autonomia funzionale anche dopo la modifica.
direttiva 2001/23/CE, art. 6, par. 1
richiamata con riferimento all'esigenza che l'autonomia dell'entità ceduta "conservi" la sua organizzazione
Richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui il termine "conservi" implica che l'autonomia dell'entità ceduta debba preesistere al trasferimento; conferma la necessità di accertare la preesistenza e l'autonomia funzionale prima del trasferimento.
art. 360 c.p.c. (co.1, nn. 3 e 4)
richiamato nei motivi di ricorso per cassazione
Norma processuale che disciplina i motivi di cassazione invocati (violazione di legge e nullità della motivazione)
art. 132 c.p.c. (co.2, n.4) e art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamati nel primo motivo sui vizi di motivazione
Richiamati in relazione al profilo di motivazione della sentenza d'appello; la Cassazione ritiene sufficiente la motivazione sul punto contestato.
Corte di Giustizia UE, sent. 6 marzo 2014, C-458/12 e sent. 13 giugno 2019, C-664/2017
citazioni giurisprudenziali UE menzionate nella decisione
Usate per confermare il principio che l'autonomia dell'entità ceduta deve preesistere al trasferimento e per integrare l'interpretazione dell'art. 2112 c.c.
Cass. n. 8053/2014, n. 22249/2021, n. 19034/2017, n. 11247/2016
giurisprudenza di legittimità richiamata nella motivazione
Richiami a precedenti di Cassazione che hanno definito il concetto di autonomia funzionale e i limiti sull'applicabilità dell'art. 2112 c.c., soprattutto nei casi di dipendenza funzionale dall'ex cedente a causa di software, procedimenti o integrazioni indispensabili.
Massime di principio
- Perché si configuri il trasferimento di un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. è necessario non solo che esista un'attività (anche "dematerializzata"), ma che essa presenti autonomia funzionale: capacità di svolgere l'attività con mezzi e organizzazione propri e di operare in modo indipendente dal cedente.
- La preesistenza dell'entità trasferita è condizione essenziale: l'autonomia deve già sussistere prima del trasferimento (richiamo alla giurisprudenza CJEU).
- La mera titolarità esclusiva di software o la loro permanenza nella proprietà della cedente non è da sola decisiva, ma rilevano i fatti concreti: chi controlla gli apparati, come avvengono le decisioni operative, chi effettua imputazioni contabili e chi mantiene competenze decisionali fondamentali sono elementi chiave per valutare l'autonomia.
- Lo schema contrattuale (es. mandato gestionale, contratto di servicing) non fa automaticamente venir meno o sussistere il trasferimento: vanno valutate le effettive modalità operative e il grado di dipendenza funzionale post-cessione.
- Indicatori pratici da considerare nel caso concreto: trasferimento dei lavoratori formanti il nucleo operativo, trasferimento degli asset essenziali (anche immateriali) o loro reale disponibilità per la gestione autonoma, indipendenza decisionale e capacità commerciale verso terzi, esistenza di strutture di supporto rimaste presso il cedente e il grado di interazione/integrazione richiesto.
- Se sussiste una dipendenza funzionale rilevante dalla cedente, l'art. 2112 c.c. non si applica e i lavoratori possono conservare il rapporto con la cedente; la valutazione è fattuale e il giudice del merito deve motivare chiaramente come i fatti dimostrino (o meno) l'autonomia funzionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 10 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 15511/2025 del 10/06/2025
- Sentenza lavoro · 10 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 15513/2025 del 10/06/2025
- Sentenza lavoro · 12 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 15717/2025 del 12/06/2025
- Sentenza lavoro · 12 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 15714/2025 del 12/06/2025
- Sentenza lavoro · 12 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 15688/2025 del 12/06/2025
- Sentenza lavoro · 12 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 15660/2025 del 12/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →