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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22654/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato le domande di Pietro Lancellotti (e congiuntamente di Flavia Campello) miranti a far dichiarare la simulazione o, in subordine, la risoluzione/ritrasferimento di terreni venduti alla GICO Costruzioni S.p.A. (poi fallita). Il ricorrente deduceva: 1) simulazione assoluta per mancato pagamento del prezzo e opponibilità della simulazione al fallimento per trascrizione anteriore al fallimento; 2) errata valutazione della prova del pagamento (assegno) da parte della Corte d'appello; 3) che la scrittura privata contenente la condizione risolutiva (controdichiarazione) aveva data certa anteriore al fallimento e dunque la condizione era opponibile alla curatela; 4) omissione da parte della Corte d'appello nell'esaminare documenti decisivi (atto notarile di certificazione, precedenti sentenze e scritture private prodotte in giudizi anteriori) che stabilivano la data certa della controdichiarazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla valutazione delle prove (in particolare la contestazione sull'incasso dell'assegno e la richiesta di risoluzione per mancato pagamento), ritenendo inammissibile la rivalutazione del merito e confermando la legittima valutazione del giudice di merito sull'istruttoria. Tuttavia ha accolto i motivi (quarto e quinto) che censuravano la mancata valutazione da parte della Corte d'appello di documenti decisivi idonei a dimostrare la data certa anteriore al fallimento della controdichiarazione contenente la condizione risolutiva. Per questo la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione chiedendo di valutare la questione alla luce del principio di diritto secondo cui la condizione risolutiva contenuta in una controdichiarazione è opponibile al fallimento solo se la controdichiarazione ha data certa anteriore al fallimento e perfezionatasi in epoca anteriore o coeva all'atto simulato. La Corte ha altresì disposto che il giudice di rinvio si occupi delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art.1414 c.c.

    Norma sulla simulazione negoziale; il giudice richiama la distinzione tra negozio simulato e controdichiarazione, considerando la controdichiarazione come documento probatorio esterno all'accordo simulatorio

  • art.1415 c.c.

    “la simulazione non può essere opposta , né dalle parti contraenti , né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione”

    La simulazione non è opponibile ai terzi salvo gli effetti della trascrizione: per il fallimento, quindi, è rilevante la trascrizione o la data certa della controdichiarazione per l'opponibilità

  • art.1416 c.c.

    Richiamata in relazione all'inopponibilità della simulazione al fallimento se non provata l'opponibilità secondo le regole di trascrizione/data certa

  • art.2652, comma 2, n.4 c.c.

    “la trascrizione o l’iscrizione dell’atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda diretta all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.”

    Stabilisce che l'efficacia della trascrizione della domanda di accertamento della simulazione si retrotrae dalla data di trascrizione della domanda; condiziona l'opponibilità della simulazione ai terzi/curatela

  • art.2704 c.c.

    La data della scrittura privata non autenticata è incerta per i terzi salvo che sia resa certa da registrazione, morte, atto pubblico che riproduce il contenuto o altro fatto idoneo: la Cassazione ricorda che la controdichiarazione deve risultare datata in modo certo anteriore al fallimento per essere opponibile

  • art.2932 c.c.

    Citato come possibile rimedio (sentenza ex art.2932 c.c.) invocato in primo grado dagli attori con riferimento all'accertamento dell'inadempimento e richiesta di trasferimento (contestuale alla vicenda arbitrale)

  • art.115 c.p.c.

    Richiamato rispetto ai limiti dell'apprezzamento probatorio: la Corte precisa che per censurare la violazione dell'art.115 occorre dimostrare che il giudice abbia basato la decisione su prove non introdotte dalle parti

  • art.116 c.p.c.

    Richiamato in relazione al sindacato di Cassazione sulla valutazione della prova; la Corte specifica i limiti dell'impugnazione basata su diversa valutazione delle risultanze probatorie

  • art.345 c.p.c.

    Rimarcata l'inammissibilità di documenti 'nuovi' depositati tardivamente in appello se non giustificati; la Corte d'appello aveva escluso l'ispezione ipotecaria del 2010 come documento nuovo

  • art.360 c.p.c.

    Norma procedurale sulla cassazione: i motivi di ricorso richiamati sono stati valutati secondo le previste ipotesi di impugnazione (vizi di diritto e critiche alla motivazione)

Massime di principio

  • La simulazione di un contratto è opponibile alla curatela fallimentare solo se l'accordo simulatorio è provato mediante una controdichiarazione dotata di data certa anteriore al fallimento e perfezionatasi in epoca anteriore o coeva all'atto simulato
  • La controdichiarazione è un atto probatorio/ricognitivo e non un contratto autonomo; la sua opponibilità ai terzi dipende dalla certezza della data (art.2704 c.c.)
  • La mera produzione tardiva di documenti idonei a dimostrare la data certa può essere esclusa per inammissibilità; tuttavia, se risultano atti già prodotti in giudizi anteriori al fallimento e decisivi, il giudice deve valutarli per stabilire la data certa
  • La valutazione delle prove di fatto compete al giudice di merito e la Corte di Cassazione limita il suo sindacato alla verifica di legittimità, salvo i casi tassativi previsti (vizi di motivazione o violazioni delle regole probatorie)
  • L'accertamento del pagamento del prezzo incide sulla domanda di risoluzione per inadempimento ma non esclude la necessità di provare la simulazione con controdichiarazione di data certa per renderla opponibile al fallimento
  • La trascrizione della domanda di accertamento della simulazione produce effetti dalla data di trascrizione (art.2652 c.c.), ma la trascrizione stessa può essere inefficace se riferita a procedimento poi dichiarato incompetente ove venga meno l'effetto prenotativo
  • In controversie complesse con procedimenti antecedenti (arbitrale/penale/amministrativo) il giudice civile deve considerare gli atti e le sentenze pregresse che possono stabilire, anche indirettamente, la data certa di scritture private

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