Cassazione Civile, Ordinanza n. 34662/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento intimato nel giugno 2019 a una dipendente assunta dal 2003 come impiegata, formalmente per giusta causa "in via cautelativa". Il tribunale aveva già ritenuto illegittimo il recesso e condannato il datore di lavoro al pagamento di varie voci retributive e indennitarie; la corte d'appello ha confermato. La società, ricorrente per cassazione, ha proposto sette motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per asserita errata interpretazione della transazione intervenuta in altra causa, che secondo la società avrebbe dovuto valere come accertamento negoziale del passaggio del rapporto di lavoro a diversa società; 2) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del passaggio del rapporto; 3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla subordinazione delle domande della lavoratrice; 4) omesso esame di un fatto estintivo del rapporto anteriore al licenziamento; 5) violazione degli artt. 112 e 416 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sull'eccezione relativa al passaggio del rapporto; 6) violazione dell'art. 100 c.p.c. perché il licenziamento sarebbe stato improduttivo di effetti e quindi non lesivo; 7) violazione degli artt. 2119, 1460, 2086, 2104 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto che la lavoratrice potesse autonomamente decidere se presentarsi o meno al lavoro. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e non era stata censurata con critiche consentite in sede di legittimità, trattandosi in sostanza di una richiesta di diversa lettura della transazione e della lettera di licenziamento. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per la presenza di una "doppia conforme". Ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la sentenza d'appello aveva correttamente distinto l'autonomia della domanda contro la diversa società relativa al passaggio del rapporto e la domanda contro la società ricorrente relativa all'illegittimità del licenziamento. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non pertinente alla fattispecie di unico licenziamento impugnato. Ha respinto il settimo motivo richiamando il principio per cui la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta ai fini della giusta causa è apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se congruamente motivato. La società è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1362 e 1363 c.c.
Le regole di interpretazione dei contratti e degli atti negoziali impongono al giudice di merito di valorizzare congiuntamente senso letterale e ratio dell'atto; in cassazione non è consentito chiedere una diversa lettura del testo negoziale.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma non può essere usato per sollecitare un nuovo apprezzamento del contenuto degli atti o del fatto.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per omessa pronuncia, ma nel caso non è stato ravvisato.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è scrutinabile quando ricorre una doppia conforme e, comunque, non può risolversi in una rivalutazione del merito.
artt. 112 e 416 c.p.c.
La sentenza ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando la distinzione tra domande ed eccezioni formulate nei confronti dei diversi soggetti convenuti o chiamati in causa.
art. 2697 c.c.
Richiamato nella censura sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma non ritenuto violato alla luce dell'autonoma trattazione delle domande e dell'accertamento di merito.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire è escluso solo in mancanza di utilità giuridica della pronuncia richiesta; nel caso, la censura è stata ritenuta inconferente perché riguardava un licenziamento unico e contestato.
art. 2119 c.c.
La valutazione della sussistenza della giusta causa e della proporzionalità della condotta integra un giudizio di merito fondato sulla clausola generale, censurabile in cassazione solo per illogicità o incoerenza rispetto agli standard dell'ordinamento.
art. 1460 c.c.
Richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante nel caso concreto.
art. 2086 c.c.
Richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante nel caso concreto.
art. 2104 c.c.
Richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione degli atti negoziali è un accertamento di merito: in cassazione non è consentito sostituire alla lettura del giudice un'apprezzamento alternativa, se quella prescelta è plausibile e coerente con i criteri legali di ermeneutica.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici non può tradursi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testo o del verbale di conciliazione.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile quando la decisione di merito sia sorretta da doppia conforme, né può diventare uno strumento per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Quando nel processo siano proposte domande autonome verso soggetti diversi, l'eventuale definizione transattiva della controversia con uno di essi non travolge automaticamente la domanda proposta contro l'altro, se la pretesa ha oggetto distinto.
- In materia di licenziamento per giusta causa, la verifica della gravità e proporzionalità della condotta del lavoratore è affidata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'erronea sussunzione del fatto accertato nella clausola generale o la manifesta incoerenza con gli standard dell'ordinamento.
- L'interesse ad agire deve essere valutato in concreto in relazione all'utilità giuridica del provvedimento richiesto, ma la contestazione del licenziamento resta ammissibile quando il recesso sia comunque idoneo a incidere sulla sfera giuridica del lavoratore.
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