Cassazione Penale, Ordinanza n. 34691/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure sollecitassero una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che riproponessero questioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato in cassazione la sentenza di merito che aveva confermato la sua responsabilità per evasione, contestando il diniego delle cause di giustificazione previste dagli artt. 54 e 55 c.p., l’insussistenza dell’elemento soggettivo e la mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione tra i due episodi contestati e la recidiva. Il giudice di merito aveva rilevato che non risultavano provate la presa in carico dell’imputato da parte del Sert né specifiche prescrizioni farmacologiche salvavita; aveva escluso elementi positivi per le attenuanti generiche e giudicato congrua la pena, determinata partendo dal minimo, senza applicare la recidiva contestata e con un aumento contenuto per la continuazione.
Norme richiamate
le censure proposte dal ricorrente (relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con riguardo al diniego di applicazione degli artt. 54 e 55 cod. pen., al difetto dell'elemento soggettivo del reato e della prova al là di ogni ragionevole dubbio, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione e alla recidiva) sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità
La Corte non riesamina nel merito la configurabilità dell’evasione: dichiara inammissibili le censure che, sotto tale profilo, chiedono una nuova valutazione delle fonti probatorie.
le censure proposte dal ricorrente (relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con riguardo al diniego di applicazione degli artt. 54 e 55 cod. pen., al difetto dell'elemento soggettivo del reato e della prova al là di ogni ragionevole dubbio, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione e alla recidiva) sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità
Le doglianze sul diniego delle cause di giustificazione sono inammissibili quando mirano a ottenere una rivalutazione delle prove estranea al giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle fonti probatorie o una rilettura alternativa dei fatti; sono inammissibili le censure che, pur formulate come violazioni di legge, perseguono tale risultato.
- Sono inammissibili le censure che ripropongono profili già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione fondata su argomenti giuridici corretti.
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