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Sentenza

Sentenza n. 627/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della nota prot. 0044512 del 21.7.2025 del Comune di Gallipoli – Settore Gestione del Territorio, del Patrimonio e Innovazione, a firma del Dirigente del Settore, notificata a mezzo pec in data 21.7.2025, nonché del richiamato preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1190 di cui alla nota prot. n. 0031904 del 30.5.2025 del Comune di Gallipoli - Settore Gestione del territorio Reti Infrastrutturali, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Demanio e Patrimonio avente ad oggetto “Richiesta ai sensi dell’art. 24 del Cod. Nav. per l’acquisizione aree relitte ai sensi della L.R. 17/2006. Preavviso di rigetto istanza prot. in entrata n. 0018370 del 27.03.2025”, con cui veniva preannunciato il rigetto dell’istanza presentata dalla Società “Crystal Beach S.r.l.”, acquisita al prot. in entrata n. 00183710 del 27.03.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202501159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di acquisizione di aree demaniali marittime qualificate come aree relitte e diretta all’ampliamento della concessione demaniale preesistente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale e il precedente preavviso di rigetto relativi all’istanza di acquisizione di porzioni di area demaniale marittima, inizialmente pari a 246 mq e poi ridotte a 85 mq, da accorpare alla concessione del 2009, con aumento della superficie complessiva da 100 a 185 mq. La ricorrente ha dedotto l’erroneità dei presupposti, la violazione e falsa applicazione della l.r. Puglia n. 17/2015, dell’art. 56 delle NTA del PPTR e dell’art. 11 delle NTA del PRC, nonché delle circolari regionali richiamate; ha inoltre denunciato difetto di istruttoria, travisamento dello stato dei luoghi, contraddittorietà della motivazione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che le porzioni richieste fossero meri relitti, prive di autonoma funzionalità ed economicità, inaccessibili lateralmente e frontalmente, e che il loro accorpamento alla concessione avrebbe evitato abbandono, degrado e accumulo di rifiuti. Ha contestato inoltre che la presenza del cordone dunale e la fascia di rispetto di 150 metri dal canale costituissero ostacoli assoluti, osservando che non erano previsti interventi edilizi o trasformazioni del territorio e che l’utilizzo avrebbe avuto finalità di tutela e manutenzione dell’area.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. In primo luogo, ha escluso che le aree potessero qualificarsi come meri relitti: l’ampliamento richiesto avrebbe portato la concessione da 100 a 185 mq, con un incremento di circa l’85% rispetto alla superficie originaria, e comunque le aree avrebbero avuto una consistenza quasi coincidente con quella della concessione preesistente. Inoltre, la possibilità di accesso dall’esterno della concessione, pur con le limitazioni evidenziate dalla società, escludeva l’inaccessibilità propria del relitto. Il giudice ha richiamato, in termini conformi, una precedente sentenza relativa alla non riconducibilità alla mera variazione di un ampliamento quantitativamente significativo e alla possibilità di autonomo sfruttamento di una porzione prospiciente il mare. In secondo luogo, il TAR ha ritenuto comunque decisiva la collocazione delle aree entro la fascia di 150 metri da un canale, nella quale l’art. 4, comma 3, delle NTA del Piano Regionale delle Coste vieta la variazione delle concessioni preesistenti e il rilascio di nuove concessioni. Ha inoltre rilevato che la presenza del cordone dunale comporta il divieto assoluto di rilascio di nuove concessioni ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), della l.r. Puglia n. 17/2015. La modifica normativa che aveva eliminato tale divieto era stata successivamente abrogata, sicché non poteva essere invocata dalla ricorrente. Il divieto opera indipendentemente dalla previsione di opere o interventi di trasformazione del territorio: la sola richiesta di una nuova concessione o di ampliamento è preclusa. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La controversia richiama il preavviso di rigetto comunicato dal Comune nell’ambito del procedimento, seguito dall’esame delle osservazioni della società.

  • art. 4, comma 3, NTA del Piano Regionale delle Coste

    all’interno della predetta fascia è vietata la variazione delle concessioni preesistenti e il rilascio di nuove concessioni

    Il divieto riferito alla fascia di 150 metri da un canale impedisce sia il rilascio di nuove concessioni sia la variazione di quelle esistenti, risultando dirimente per il rigetto dell’istanza.

  • art. 14, comma 1, lett. f), l.r. Puglia n. 17/2015

    divieto assoluto di rilascio di nuove concessioni

    La presenza di un cordone dunale impedisce il rilascio di nuove concessioni demaniali, indipendentemente dal fatto che il progetto preveda o meno opere di trasformazione del territorio.

  • art. 66 l.r. Puglia n. 32/2022

    La modifica normativa che aveva eliminato o attenuato il divieto relativo ai cordoni dunali è stata considerata non applicabile perché successivamente abrogata.

  • art. 5 l.r. Puglia n. 15/2024

    La disposizione ha abrogato l’art. 66 della l.r. n. 32/2022, con conseguente permanenza del divieto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. f), della l.r. n. 17/2015.

Massime di principio

  • Un’istanza di ampliamento di una concessione demaniale marittima non può essere qualificata come richiesta di accorpamento di meri relitti quando l’incremento della superficie è significativo rispetto alla concessione originaria e le aree richieste sono comunque accessibili dall’esterno, anche se con limitazioni materiali.
  • La collocazione di un’area demaniale nella fascia di rispetto di 150 metri da un canale, ove le NTA del Piano Regionale delle Coste vietino la variazione delle concessioni preesistenti e il rilascio di nuove concessioni, costituisce autonomo e sufficiente motivo ostativo all’ampliamento o al rilascio del titolo concessorio.
  • Il divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali relativo alle aree interessate da cordoni dunali opera indipendentemente dalla previsione di opere edilizie o di trasformazioni del territorio: è sufficiente la richiesta di una nuova concessione o di un ampliamento precluso dalla normativa.
  • La finalità dichiarata di tutela, pulizia o manutenzione dell’area non consente di derogare ai divieti assoluti di rilascio o variazione delle concessioni previsti dalla disciplina regionale e dalle NTA del Piano Regionale delle Coste.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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