Cassazione Penale, Ordinanza n. 23478/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena concordata per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. In concreto, la contestazione riguardava la detenzione di cocaina ed eroina finalizzata allo spaccio. L'unico motivo dedotto censurava il vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendosi, in sostanza, che il giudice avrebbe dovuto verificare l'eventuale sussistenza di una causa di proscioglimento prima di pronunciare la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, avverso la sentenza resa a seguito di patteggiamento, il ricorso per cassazione sia esperibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p. non è motivo deducibile, salvo che la relativa questione emerga dagli atti, circostanza che nel caso di specie non risulta specificamente prospettata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
La decisione è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), rispetto alla quale operano limiti speciali all'impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato nel rito camerale previsto per specifiche ipotesi di inammissibilità nei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento.
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
per il reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina ed eroina
È la fattispecie incriminatrice contestata, relativa alla detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio.
art. 129 c.p.p.
mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
La Corte ribadisce che la mancata verifica delle cause di proscioglimento non è motivo di ricorso deducibile nel patteggiamento, salvo che il vizio emerga dagli atti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla norma, con esclusione dei motivi non compresi nel catalogo legale.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
È richiamata per il criterio di applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non scusabile del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è ammessa solo entro i limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito introdurre motivi estranei al catalogo legale delle violazioni deducibili.
- La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di regola, un autonomo motivo di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena, salvo che l'errore risulti direttamente dagli atti e sia specificamente prospettato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- In sede di patteggiamento, il controllo di legittimità sulla sentenza è strutturalmente più ristretto rispetto al giudizio ordinario, in ragione della natura consensuale dell'accordo processuale tra le parti.
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