Sentenza del 03/03/2015 n. 746 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Abitazione principale - Condizione deduzione - Residenza singolo membro della famiglia - Esclusione - Residenza intero nucleo famigliare - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione è stata esclusa e il recupero dell’ICI effettuato dall’Amministrazione locale è stato ritenuto fondato. L’abitazione principale, ai fini della deduzione, deve essere identificata con la residenza della famiglia nel suo complesso e non con la sola residenza anagrafica di uno dei suoi componenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della deduzione ICI prevista per l’abitazione principale. Il contribuente sosteneva che fosse sufficiente la residenza nell’immobile di un solo membro della famiglia. Nel caso esaminato, tuttavia, il marito risultava residente all’estero; l’Amministrazione ha quindi ritenuto mancante il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nell’abitazione.
Norme richiamate
Disciplina ICI sull’abitazione principale e relativa deduzione
La deduzione spetta soltanto quando l’immobile costituisce la residenza dell’intero nucleo familiare; non è sufficiente che vi risieda un singolo componente della famiglia.
Massime di principio
- Per beneficiare delle agevolazioni fiscali collegate all’abitazione principale occorre verificare non solo la proprietà dell’immobile, ma anche il requisito della residenza richiesto dalla specifica disciplina applicabile.
- Quando la norma collega il beneficio alla residenza della famiglia, la residenza di un solo coniuge o familiare può non essere sufficiente.
- La residenza all’estero di un componente del nucleo familiare può escludere il beneficio se impedisce di considerare l’immobile come residenza dell’intera famiglia.
- La valutazione deve essere effettuata sulla normativa vigente nell’anno d’imposta interessato, poiché la disciplina dell’ICI e quella delle successive imposte municipali possono differire.
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