Circolare numero 235 del 23-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità con cui Regioni e altri enti pubblici devono versare all’INPS le risorse destinate a finanziare i sussidi dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili, nonché le relative attestazioni e i controlli prima dell’avvio dei progetti. Vengono inoltre richiamate le regole amministrative sui progetti finanziati con il Fondo per l’occupazione, i criteri di priorità per l’approvazione e le indicazioni sul coordinamento tra uffici del lavoro e sedi INPS. Sul piano contabile, sono disposte imputazioni, soppressioni, nuove istituzioni di conti e modifiche delle denominazioni per adeguare la rilevazione dei sussidi, dei recuperi e degli assegni per il nucleo familiare connessi ai sussidi di disoccupazione.
Lavori socialmente utili: versamento all’INPS dei finanziamenti di Regioni ed enti pubblici e variazioni contabili
Lavori socialmente utili: finanziamento, versamento dei fondi e rilevazioni contabili
La circolare disciplina gli aspetti amministrativi e contabili connessi ai progetti di lavori socialmente utili finanziati da Regioni e altri enti pubblici, a seguito della reiterazione della disciplina operata dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510. Il focus principale è sulle modalità di versamento all’INPS delle risorse destinate al sussidio dei lavoratori impiegati nei progetti, nonché sui controlli che devono precedere l’avviamento degli stessi e sulle conseguenti variazioni al piano dei conti.
Ambito applicativo e quadro normativo
La circolare precisa che il D.L. n. 510/1996 ha nuovamente reiterato la disciplina dei lavori socialmente utili e dei relativi sussidi di disoccupazione già contenuta nei precedenti decreti-legge richiamati nel testo. Poiché non sono state apportate modifiche sostanziali alla disciplina, continuano ad applicarsi le istruzioni già emanate con le precedenti circolari, mentre il nuovo intervento regolamenta i progetti finanziati da Regioni ed enti pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 20, del decreto.
Progetti finanziati da Regioni e altri enti pubblici
Ai sensi dell’art. 1, comma 20, dall’1 gennaio 1996 le Commissioni regionali per l’impiego possono approvare anche progetti di lavori socialmente utili finanziati con risorse messe a disposizione da Regioni o altri enti pubblici proponenti. Ai lavoratori impiegati spetta il sussidio di cui al comma 3 del medesimo articolo, erogato dall’INPS, con i relativi benefici accessori secondo le indicazioni ministeriali richiamate nella circolare.
Le CRI e gli Uffici del lavoro territorialmente competenti devono, in sede di approvazione dei progetti e prima di consentire l’avviamento dei lavoratori, verificare:
- l’adeguatezza delle risorse stanziate;
- l’avvenuto integrale versamento degli importi corrispondenti.
Il testo richiama inoltre il chiarimento ministeriale secondo cui, in questa fase, gli enti pubblici sono autorizzati a versare prima dell’avvio dei progetti almeno gli importi relativi al sussidio di disoccupazione, rinviando le istruzioni sui benefici accessori. Successivamente viene precisato che ai lavoratori impegnati nei progetti "autofinanziati" che ne abbiano titolo deve comunque essere corrisposto, unitamente al sussidio, anche l’assegno per il nucleo familiare.
Modalità di versamento all’INPS e documentazione
Le somme destinate al finanziamento dei progetti devono essere versate sul conto corrente infruttifero n. 20350 intestato a INPS-Direzione Generale presso la Tesoreria Centrale dello Stato. La causale deve indicare il finanziamento dei sussidi LSU da parte dell’ente per il progetto interessato.
Dopo il versamento:
- una copia della quietanza deve essere trasmessa alla CRI competente, per documentare l’avvenuto pagamento;
- un’altra copia deve essere inviata alla Direzione Generale dell’INPS, Direzione Centrale Ragioneria e Finanza, Ufficio 4.3, Via Ciro il Grande n. 21, 00144 Roma, per il successivo riscontro degli accrediti.
Sulle domande di sussidio presentate dai lavoratori, l’Ufficio del lavoro deve attestare nell’apposito spazio l’avvenuto versamento del finanziamento a carico della Regione o dell’ente pubblico.
Per i progetti che non sono finanziati da un singolo progetto specifico ma servono a incrementare le disponibilità delle CRI, la circolare indica le medesime modalità di versamento, con la causale "finanziamento parziale sussidi LSU da parte di ...". Una volta acquisita la quietanza del versamento all’INPS, tali risorse possono essere utilizzate insieme a quelle provenienti dal Fondo per l’occupazione.
Progetti autofinanziati già avviati e raccordo istituzionale
Per i progetti "autofinanziati" già in corso, avviati prima della definizione delle procedure di versamento, gli importi devono essere comunque versati con le stesse modalità. Le sedi operative devono acquisire dagli Uffici del lavoro l’attestazione dell’avvenuto versamento dei fondi da parte dell’ente promotore, così da garantire la copertura dell’onere del sussidio.
La circolare richiama inoltre l’esigenza di una stretta collaborazione tra Uffici del lavoro e sedi periferiche INPS, anche per dare attuazione all’art. 1, comma 23, del D.L. n. 510/1996, che impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione semestrale al Parlamento sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori nei progetti LSU e dei fruitori del sussidio. Le sedi dell’Istituto sono invitate a mantenere rapporti improntati alla massima collaborazione.
Finanziamento dei progetti regionali e criteri di riparto
Nel richiamare la circolare ministeriale n. 128/1996, la nota riepiloga che il Fondo per l’occupazione è stato incrementato di lire 350 miliardi per il 1996, di cui lire 320 miliardi destinati all’attivazione di progetti di LSU e il 70% da ripartire a livello regionale, pari a lire 224 miliardi.
La ripartizione deve tener conto di due criteri principali:
- la prosecuzione fino al 31 dicembre 1996 dei progetti destinati a lavoratori già impegnati nel 1995, che abbiano già svolto 12 mesi di attività socialmente utile e siano stati nuovamente avviati tenendo conto della professionalità acquisita;
- il numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e il numero degli iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge n. 236/1993.
Le CRI devono rispettare i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate e non possono attivare progetti di durata superiore alla copertura finanziaria disponibile. Al tempo stesso, per evitare aspettative di proroga non garantite, i progetti non devono essere approvati per un periodo inferiore a sei mesi, salvo il vincolo della disponibilità effettiva. Se un progetto supera la copertura consentita, la CRI può approvarlo solo per il periodo coperto economicamente, purché l’ente confermi l’interesse all’iniziativa.
Criteri di priorità nell’approvazione dei progetti
La circolare sottolinea che l’intenso ricorso ai lavori socialmente utili impone una programmazione degli interventi da parte delle CRI, che devono valutare non solo le priorità previste dalla legge, ma anche la qualità dei progetti e la loro capacità di produrre utilità sociale e occasioni di occupazione stabile.
In particolare:
- almeno il 15% delle risorse deve essere destinato a progetti specificamente predisposti per i lavoratori di cui alla legge n. 223/1991, art. 25, comma 5, lettera a), come modificata dal D.L. n. 404/1996, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità;
- le CRI possono riservare una quota di risorse per progetti collegati a crisi aziendali, di settore o di area;
- può essere prevista la prosecuzione dell’utilizzo, fino al completamento del progetto, dei soggetti nei cui confronti siano cessati o cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità.
Per favorire un esame comparativo dei progetti, gli uffici sono invitati a organizzare le istruttorie, anche mediante la costituzione delle sottocommissioni, raggruppando i progetti via via presentati.
Regole contabili e imputazione dei sussidi
Sul piano contabile, gli oneri derivanti dai sussidi di disoccupazione erogati per progetti LSU finanziati da Regioni e altri enti pubblici devono essere imputati al conto GAU 30/56, insieme ai sussidi a carico dello Stato tramite il Fondo per l’occupazione.
La circolare dispone che:
- il conto GAU 30/57, istituito con la circolare n. 82/1996, deve ritenersi soppresso;
- gli importi contabilizzati su tale conto devono essere stornati al GAU 30/56 entro la fine dell’esercizio;
- gli eventuali recuperi dei sussidi devono essere imputati al conto GAU 24/42.
Assegni per il nucleo familiare e nuovi conti contabili
A seguito di chiarimenti intervenuti con i Ministeri competenti, gli assegni per il nucleo familiare collegati ai sussidi di disoccupazione devono essere evidenziati nell’ambito della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".
Pertanto, con effetto dalla ricezione della circolare:
- non devono più essere imputati al conto PTD 30/16;
- devono essere invece imputati ai conti GAT 30/58 e GAT 30/59, rispettivamente per gli assegni riferiti a sussidi in favore di lavoratori impiegati in lavori socialmente utili e per quelli riferiti a sussidi in favore di lavoratori non utilizzati nei lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.L. n. 510/1996.
Le contabilizzazioni già effettuate nei periodi precedenti saranno stornate dalla Direzione generale sulla base dei dati disponibili a livello centrale. Gli eventuali recuperi degli assegni per il nucleo familiare devono essere registrati al nuovo conto GAT 24/38.
Aggiornamento della denominazione dei conti
La circolare segnala infine l’aggiornamento della denominazione di alcuni conti già previsti da precedenti circolari, compresi i conti GAU 30/56, GAU 24/42, GAU 30/54, GAU 24/41 e GAU 30/55, in coerenza con il nuovo quadro normativo. L’allegato 2 riporta l’elenco completo delle variazioni al piano dei conti, comprendente anche il conto GPA 10/18 per i debiti verso i lavoratori disoccupati impiegati e non in LSU per sussidi di disoccupazione e ANF.
Punti principali
Oggetto della circolare e quadro normativo
La circolare interviene a seguito della reiterazione della disciplina dei lavori socialmente utili disposta dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, senza modifiche sostanziali rispetto alle precedenti istruzioni. Essa si concentra sui progetti finanziati dalle Regioni e da altri enti pubblici, con particolare riguardo alle modalità di versamento all’INPS delle somme destinate al sussidio dei lavoratori impegnati nei progetti.
Controlli preliminari su risorse e versamenti
Le Commissioni regionali per l’impiego (CRI) e gli Uffici del lavoro devono verificare, prima dell’approvazione definitiva e dell’avviamento dei lavoratori, sia l’adeguatezza delle risorse stanziate sia l’avvenuto integrale versamento degli importi dovuti. La circolare richiama anche l’orientamento ministeriale secondo cui, in questa fase, gli enti pubblici sono autorizzati a versare almeno gli importi relativi al sussidio di disoccupazione, mentre per i benefici accessori seguiranno successive direttive.
Modalità di versamento all’INPS
I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente infruttifero n. 20350 intestato a INPS-Direzione Generale presso la Tesoreria Centrale dello Stato, con causale specifica riferita al finanziamento dei sussidi LSU da parte dell’ente per il progetto interessato. Una copia della quietanza va trasmessa alla CRI competente e un’altra alla Direzione Generale INPS - Direzione Centrale Ragioneria e Finanza, Ufficio 4.3, per il riscontro degli accrediti.
Attestazioni sugli atti e sui progetti autofinanziati
Sulle domande di sussidio l’Ufficio del lavoro deve attestare l’avvenuto versamento del finanziamento da parte della Regione o dell’ente pubblico. Le stesse modalità di versamento si applicano anche ai progetti autofinanziati già avviati prima della definizione delle procedure, per i quali le sedi competenti devono acquisire la relativa attestazione dell’avvenuto pagamento.
Risorse non collegate a specifici progetti
La circolare precisa che anche gli stanziamenti destinati in modo generico ad incrementare le disponibilità delle CRI devono essere versati con le medesime modalità. Una volta acquisita la quietanza del versamento all’INPS, tali somme possono essere utilizzate insieme alle risorse del Fondo per l’occupazione. In questi casi la causale del versamento deve indicare che si tratta di un finanziamento parziale dei sussidi LSU.
Coordinamento tra uffici e trasparenza
Si raccomanda un più stretto raccordo tra gli uffici periferici del Ministero del lavoro e le sedi periferiche INPS, anche in funzione degli obblighi informativi previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 510/1996. Le sedi sono inoltre invitate a garantire ampia diffusione dei progetti approvati, per favorire trasparenza e pari opportunità di accesso ai lavoratori interessati.
Finanziamento dei progetti regionali LSU
Nel richiamare la circolare ministeriale n. 128/1996, la nota riepiloga che il Fondo per l’occupazione è stato incrementato di lire 350 miliardi per il 1996, di cui lire 320 miliardi destinati all’attivazione di progetti di LSU e il 70% da ripartire a livello regionale, pari a lire 224 miliardi. La ripartizione deve tenere conto della prosecuzione dei progetti per lavoratori già impegnati nel 1995 e del numero di disoccupati di lunga durata e iscritti nelle liste di mobilità nelle aree indicate dalla normativa.
Criteri di priorità per l’approvazione dei progetti
Le CRI devono programmare gli interventi tenendo conto non solo delle priorità normative, ma anche della qualità dei progetti e della loro capacità di generare utilità sociale e occasioni di lavoro stabile. La circolare richiama la destinazione di almeno il 15% delle risorse ai progetti per i lavoratori di cui all’art. 25, comma 5, lettera a), della legge n. 223/1991, nonché la possibilità di riservare risorse per progetti collegati a crisi aziendali, di settore o di area e per la prosecuzione dell’utilizzo dei soggetti la cui cassa integrazione o mobilità sia cessata.
Durata dei progetti e limiti finanziari
I progetti non possono essere attivati per durate superiori alla copertura finanziaria disponibile e non devono essere approvati per periodi inferiori a sei mesi, salvo il limite della disponibilità effettiva. Se un progetto supera la copertura consentita, la CRI può approvarlo solo per il periodo finanziariamente coperto, a condizione che l’ente confermi il proprio interesse.
Regole contabili sui sussidi LSU
Gli oneri per i sussidi di disoccupazione erogati nell’ambito di progetti LSU finanziati da Regioni ed enti pubblici devono essere imputati al conto GAU 30/56, insieme ai sussidi a carico dello Stato tramite il Fondo per l’occupazione. Il conto GAU 30/57, istituito in precedenza, viene considerato soppresso e i relativi importi devono essere stornati al GAU 30/56 entro la fine dell’esercizio. I recuperi dei sussidi devono essere imputati al conto GAU 24/42.
Assegni per il nucleo familiare e nuovi conti
Gli assegni per il nucleo familiare connessi ai sussidi di disoccupazione devono essere evidenziati nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno. A decorrere dalla circolare, non vanno più imputati al conto PTD 30/16 ma ai conti GAT 30/58 e GAT 30/59, a seconda che si riferiscano a lavoratori impiegati in LSU oppure a lavoratori non impiegati nei lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.L. n. 510/1996. I recuperi degli assegni per il nucleo familiare devono essere rilevati al nuovo conto GAT 24/38.
Aggiornamento della denominazione dei conti
La circolare dispone anche l’aggiornamento della denominazione di alcuni conti già previsti dalle precedenti circolari, in coerenza con il nuovo riferimento legislativo del D.L. n. 510/1996. L’elenco completo delle variazioni al piano dei conti è riportato nell’allegato 2.
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