Cassazione Penale, Sentenza n. 21113/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione di legge in relazione all'omessa applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 5 e 10 dello stesso d.lgs.; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato che il Tribunale di Velletri ha omesso di statuire sulle pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. 74/2000. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha distinto i casi di pene accessorie a misura fissa (che consentono annullamento senza rinvio) dai casi in cui l'applicazione o la determinazione della durata è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Poiché le pene accessorie previste dall'art. 12 in parte richiedono valutazione discrezionale e determinazione in concreto, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulle pene accessorie e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Velletri, in diversa persona fisica, affinché applichi le pene accessorie con l'esercizio del potere discrezionale previsto dagli artt. 132 e 133 c.p. e fornisca motivazione idonea al controllo in sede di impugnazione.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Gli artt. 5 e 10 indicano i reati contestati; l'art. 12 disciplina le pene accessorie che possono essere di misura fissa o di durata variabile e richiedere la valutazione discrezionale del giudice; nel caso concreto l'applicazione di tali pene è stata omessa dal giudice di merito.
codice di procedura penale
art. 608; art. 620 comma 1 lett. l); art. 606 comma 1 lett. l)
L'art. 608 c.p.p. consente al Procuratore della Repubblica e al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione per violazione di legge; le disposizioni di cui agli artt. 620 e 606 sono richiamate per i limiti dell'intervento della Corte in relazione all'omessa applicazione di pene accessorie e per la distinzione tra annullamento con o senza rinvio.
Legge n. 103 del 2017
Ha modificato gli artt. processuali richiamati (in particolare profili dell'art. 606 c.p.p.), rilevanti per l'intervento della Cassazione nei casi di pena determinata in misura fissa.
codice penale
Attribuiscono al giudice di merito il potere discrezionale di determinare la pena e la durata delle pene accessorie non fisse; la Corte ha rimesso al giudice di merito l'esercizio di tale discrezionalità con adeguata motivazione.
Giurisprudenza - Sezioni Unite
Sez. U., n. 47502 del 29/09/2022 (P.G./Galdini)
Ha affermato la distinzione tra omissione di pena accessoria a misura fissa (annullamento senza rinvio) e omissione quando la pena è discrezionale/variabile (necessità di rinvio per consentire la valutazione del giudice di merito).
Massime di principio
- Il Procuratore della Repubblica o il Procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge quando il giudice omette di applicare le pene accessorie (art. 608 c.p.p.).
- Se la pena accessoria è determinata in misura fissa e la sua omissione è palese, la Cassazione può annullare senza rinvio e intervenire direttamente; non è invece possibile sostituirsi al giudice di merito quando la pena richiede una valutazione discrezionale.
- Quando l'applicazione o la quantificazione della durata della pena accessoria richiede valutazioni di merito (criteri personali, circostanze), la Cassazione annulla con rinvio al giudice competente affinché eserciti la discrezionalità prevista dagli artt. 132 e 133 c.p. e dia motivazione controllabile.
- Il giudice di merito deve motivare in modo analitico la scelta di applicare (o no) una pena accessoria e, se applicata, la determinazione della sua durata, per consentire un efficace controllo in sede di legittimità.
- In impugnazioni limitate all'omessa statuizione sulle pene accessorie la Corte può dichiarare l'annullamento parziale (solo sulla statuizione mancante) e rinviare il resto della sentenza, evitando di rimettere in discussione il merito non interessato dall'omissione.
- Chi valuta un caso simile dovrebbe chiarire fin dall'atto di impugnazione se la pena accessoria è considerata di misura fissa o soggetta a discrezionalità, e indicare quale rimedio è richiesto (annullamento con o senza rinvio).
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