Cassazione Penale, Sentenza n. 32172/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per concorso in furto aggravato (artt. 624, 625 n.2 c.p.). Due motivi: 1) dedotta applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., censurando la esclusione operata dalla Corte territoriale con richiamo alla disponibilita di un coltello e senza esame esaustivo di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.; 2) dedotta configurabilità del reato come tentato e non consumato, in quanto la vigilanza del personale e l'intervento impedivano la piena signoria della refurtiva nonostante l'attraversamento delle casse
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, confermando che la Corte d'appello ha correttamente applicato i criteri per valutare la tenuita del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., indicando gli elementi ritenuti rilevanti (tra cui luso del coltello, la rimozione delle placche antitaccheggio, la condotta coordinata) e rilevando la recidiva specifica infraquinquennale dellimputato. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la tesi dellimputato: la Corte territoriale ha motivato che la merce era stata occultata nelle tasche di uno dei prevenuti ed era pertanto nella loro disponibilita esclusiva, fuori dalla sfera di sorveglianza della vittima e degli operatori, configurando la consumazione del furto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuita del fatto va valutata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare tutti gli elementi elencati, ma indicare quelli ritenuti rilevanti. La Corte ha escluso lapplicabilità per la gravità concreta della condotta e la recidiva
art. 133 c.p., comma primo
Contiene i criteri per la valutazione della tenuita del fatto ai fini dell'art. 131-bis; la Corte territoriale ha selezionato gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi di questa norma
art. 624 cod. pen.
Definisce il reato di furto e richiede il conseguimento della signoria della cosa sottratta. La giurisprudenza richiamata chiarisce che la consumazione presuppone piena, autonoma ed effettiva disponibilita della refurtiva
art. 625 n. 2 cod. pen.
Indica una circostanza aggravante applicata nel caso di specie; la Corte ha ritenuto la condotta aggravata in ragione della modalita concreta del furto
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuita ex art. 131-bis c.p. richiede valutazione caso per caso: non è necessario esaminare tutti i fattori di art. 133 c.p., ma il giudice deve indicare i criteri ritenuti decisivi e motivare la valutazione
- La presenza di arnesi o armi, la rimozione sistematica di dispositivi antitaccheggio e la condotta coordinata con altri concorrenti sono elementi che possono escludere la tenuita del fatto e ostacolare lapplicazione dellart. 131-bis
- La recidiva specifica e recente pesa contro lapplicazione della causa di non punibilità per tenuita
- Nella valutazione tra furto consumato e tentato in ambiente commerciale la discrimine è la effettiva signoria sulla refurtiva: se la merce è stata occultata e posta nella disponibilità esclusiva dell'agente (ad es. occultamento nelle tasche) e non è sotto vigilanza della vittima, il reato è consumato
- Se invece la refurtiva resta sotto vigilanza immediata della vittima o degli addetti e un intervento immediato impedisce la fuoriuscita dalla sfera di controllo, la condotta può rimanere nello stadio del tentativo
- In sede di impugnazione in Cassazione, i vizi di mera motivazione vanno dimostrati con riferimento alla motivazione specifica fornita dal giudice di merito; ragioni generiche non sono sufficienti per l'annullamento
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