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Ordinanza

Ordinanza n. 156/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), n. 1975/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione I, n. 1975/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR relativa alla destinazione urbanistica impressa all’area controversa. Dall’ordinanza emerge che la questione da approfondire riguarda la correttezza della destinazione dell’area alla luce degli indici previsti dall’art. 2 del d.m. n. 1444/1968, considerando l’intera zona R2. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori motivi specifici di appello né le rispettive censure formulate dalle parti.

La decisione

Il CGARS non ha definito il merito dell’appello. Ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi degli artt. 65, comma 2, e 67 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Palermo, con facoltà di delega a un docente del medesimo Dipartimento. Il quesito consiste nell’accertare e valutare la correttezza della destinazione impressa all’area controversa in relazione agli indici di cui all’art. 2 del d.m. n. 1444/1968, considerando l’intera zona R2. Il consulente potrà chiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi e svolgere le indagini necessarie. Dovrà trasmettere lo schema della relazione entro il 15 luglio 2026, consentire alle parti e agli eventuali consulenti tecnici di parte di formulare osservazioni entro il 15 settembre 2026 e depositare la relazione definitiva entro il 15 novembre 2026. Il giuramento dovrà essere prestato mediante deposito digitale della dichiarazione prevista dall’art. 193 c.p.c. È stata posta provvisoriamente a carico della società appellante l’anticipazione di euro 1.000 sul compenso del consulente. L’udienza sarà fissata dal Presidente del CGARS.

Norme richiamate

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari alla decisione; la disposizione è richiamata quale base della consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 67 c.p.a.

    Disciplina la consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo, inclusa la partecipazione dei consulenti tecnici di parte e le modalità delle operazioni peritali.

  • art. 2 d.m. n. 1444/1968

    È il parametro tecnico-normativo in base al quale il consulente deve verificare la correttezza della destinazione urbanistica dell’area, considerando l’intera zona R2.

  • art. 193 c.p.c.

    È richiamato per stabilire che il giuramento del consulente tecnico deve essere reso mediante deposito di una dichiarazione sottoscritta digitalmente contenente la formula prescritta.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale disposizione relativa al termine per la presentazione dell’istanza di liquidazione definitiva del compenso del consulente tecnico.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia amministrativa dipende da un accertamento tecnico sulla correttezza della destinazione urbanistica di un’area rispetto agli indici del d.m. n. 1444/1968, il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per acquisire una valutazione specialistica, individuando nel quesito l’ambito territoriale e i parametri normativi da considerare.
  • Nella consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice amministrativo, il consulente può chiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi e svolgere le indagini ritenute necessarie per rispondere al quesito, nel rispetto del contraddittorio assicurato dalla partecipazione dei consulenti tecnici di parte e dei difensori.
  • La parte cui è posta provvisoriamente a carico l’anticipazione del compenso del consulente tecnico deve provvedere al relativo pagamento secondo le modalità stabilite dal giudice, ferma la liquidazione definitiva del compenso in un momento successivo.

Come è indicizzato

MaterieDestinazioni d'uso e zone omogeneeIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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