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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23777/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Un cittadino nigeriano ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto, già pronunciato in primo grado, della sua opposizione al diniego della Commissione territoriale in ordine alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dalla Nigeria perché, dopo la morte del padre appartenente alla setta degli Ogboni, gli sarebbe stata recapitata una lettera con la volontà del padre di farlo subentrare nella confraternita al compimento dei 25 anni; da quel momento sarebbe stato perseguitato dagli aderenti alla setta. La Corte d'appello aveva ritenuto il racconto inverosimile e non verificabile, aveva escluso una situazione di violenza generalizzata o conflitto armato nella zona di provenienza (Edo State) e aveva negato la protezione umanitaria per mancanza di allegazioni sulla durata dell'esposizione al rischio. In cassazione sono stati proposti nove motivi: 1) motivazione inesistente o apparente sulla non credibilità; 2) violazione degli artt. 3 e 14, lett. b), d.lgs. 251/2007 e norme processuali in tema di valutazione delle dichiarazioni e cooperazione istruttoria; 3) omesso esame di fatto decisivo e travisamento della prova; 4) violazione degli artt. 3, 5 e 7 d.lgs. 251/2007 per avere ritenuto irrilevanti le minacce della setta ai fini della protezione sussidiaria; 5) motivazione apparente sulla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c); 6) violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 in tema di protezione umanitaria; 7) omesso esame di fatto decisivo sulla protezione umanitaria; 8) violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato; 9) nullità per motivazione apparente sulla revoca del patrocinio. Il ricorrente ha anche chiesto la rimessione alla Corte costituzionale sulla disciplina dei giudici ausiliari, questione poi superata dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha reso applicabile la disciplina transitoria fino al 31 ottobre 2025.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto, il sesto e il settimo motivo, ha rigettato il quinto motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto fondati i rilievi sulla motivazione apparente in tema di credibilità e sulla mancata corretta valutazione delle minacce provenienti dalla setta, oltre che sulla protezione umanitaria, perché la Corte territoriale non aveva svolto la necessaria valutazione comparativa tra la situazione del richiedente nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia, limitandosi a valorizzare in modo isolato la mancata allegazione della durata dell'esposizione al rischio. È stato invece ritenuto infondato il motivo relativo alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), poiché il giudice di merito aveva svolto un accertamento officioso sulla situazione della zona di provenienza con motivazione sintetica ma intelligibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali in cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riformulazione, consente il sindacato solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 12 preleggi

    richiamato come canone ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    richiamato in tema di valutazione delle dichiarazioni del richiedente e cooperazione istruttoria

  • art. 5 d.lgs. n. 251/2007

    richiamato nella disciplina della protezione sussidiaria e della protezione internazionale

  • art. 7 d.lgs. n. 251/2007

    richiamato nei presupposti della protezione internazionale

  • art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007

    le minacce di morte da parte di una setta religiosa possono integrare il danno grave e impongono accertamento officioso

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    richiede l'accertamento della sussistenza di violenza indiscriminata o conflitto armato nella zona di provenienza

  • artt. 8, 27 e 35 bis d.lgs. n. 25/2008

    richiamati in relazione alla valutazione delle domande di protezione e ai poteri istruttori del giudice

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    norma applicabile alla protezione umanitaria, da leggere alla luce della necessaria valutazione comparativa della vulnerabilità

  • artt. 74, 122, 126 e 136 d.P.R. n. 115/2002

    richiamati in tema di patrocinio a spese dello Stato e revoca dell'ammissione

  • art. 337 c.p.c.

    la cassazione della sentenza si estende al provvedimento dipendente di revoca del patrocinio a spese dello Stato

  • artt. 69-72 d.l. n. 69 del 2013 conv. in l. n. 98 del 2013

    la loro applicazione è stata oggetto di questione costituzionale poi superata dalla sentenza n. 41/2021

  • artt. 62-72 d.l. n. 69 del 2013 conv. in l. n. 98 del 2013

    richiamati nella vicenda costituzionale sui giudici ausiliari

  • art. 32 d.lgs. n. 116/2017

    richiamato come parametro temporale per il riordino della magistratura onoraria

  • art. 3 Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente

  • art. 25 Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente

  • art. 102, primo comma, Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente

  • art. 106, secondo comma, Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente

  • art. 111 Cost.

    evocato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione manchi materialmente, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o sia obiettivamente incomprensibile; non è più sindacabile il mero difetto di sufficienza motivazionale.
  • La valutazione di non credibilità del richiedente protezione internazionale non può risolversi in formule apodittiche o in una mera riproduzione del racconto: il giudice deve indicare gli elementi logici e fattuali che sorreggono il giudizio di inattendibilità.
  • Le minacce di morte provenienti da una setta religiosa non possono essere degradate a mera lite privata quando sono dedotte come fonte di danno grave ai fini della protezione sussidiaria; il giudice deve svolgere accertamenti officiosi sulla effettività della minaccia e sulla capacità protettiva dello Stato d'origine.
  • In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, è sufficiente una motivazione sintetica ma intelligibile se il giudice abbia effettivamente accertato, con fonti aggiornate e attendibili, l'assenza di violenza indiscriminata nella zona di provenienza.
  • Per la protezione umanitaria occorre una valutazione comparativa tra la situazione personale e oggettiva nel Paese di origine e il livello di integrazione nel Paese di accoglienza; non è corretto fondare il diniego su un singolo elemento isolato, come la mancata allegazione della durata dell'esposizione al rischio.
  • Quando la cassazione investe una sentenza che contiene anche un provvedimento dipendente, la cassazione della decisione principale si estende anche a tale provvedimento accessorio se ne dipende logicamente e giuridicamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàGiudicato

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