Cassazione Penale, Sentenza n. 6294/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 04/10/2023 che aveva rigettato la richiesta di riparazione per errore giudiziario relativa al periodo di detenzione dal 22/02/1987 al 14/10/1993, dopo la revoca della condanna all'ergastolo pronunciata con la sentenza di revisione. Il ricorrente sosteneva che in quel periodo fosse detenuto esclusivamente in forza del titolo poi revocato e contestava i calcoli del cumulo delle pene effettuati dagli uffici esecutivi e dalla Corte d'Appello, chiedendo il riconoscimento della riparazione per detenzione ingiustificata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché meramente avversativo, generico e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, in sede di rinvio, la Corte d'Appello di Perugia avesse effettuato un'analitica e conforme ricostruzione dei titoli di detenzione e dei computi (tenendo conto di cumuli, condoni, amnistie e liberazioni anticipate) e avesse correttamente escluso che il periodo 22/02/1987–14/10/1993 fosse interamente privo di titoli legittimi. La Corte ha inoltre respinto come eccentrica la questione nuova sollevata dal ricorrente circa lo scioglimento del cumulo e riduzione ex art. 184 cod. pen. in via analogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 110, 575, 576 n.2, 577 n.3
Indicano i reati (concorso in omicidio, omicidio) in relazione ai quali era originariamente stata pronunciata la condanna all'ergastolo poi revocata; la Corte ne dà conteggio come fatti di riferimento ma la decisione sulla riparazione si fonda sui titoli esecutivi e sul cumulo delle pene, non sulla sostanza della colpevolezza
Legge 14 ottobre 1974 n. 497
Norme relative alla detenzione, porto e uso di armi: richiamate in relazione ai reati per i quali si era originariamente subito condanna; rilevanti ai fini della formazione dei titoli esecutivi computati nel cumulo
Codice penale
Norma sulla sostituzione della pena perpetua con misura alternativa (es. isolamento diurno) nel computo delle pene; il ricorrente ha invocato effetti sul cumulo, ma la Corte ha ritenuto la questione estranea al devolutum e non decisa nel merito
Codice penale
Norma sul trattamento dei reati concorrenti (riduzione della pena); il ricorrente ha chiesto applicazione analogica dopo lo scioglimento del cumulo, domanda che la Corte ha considerato eccentrica rispetto all'oggetto del ricorso
Codice di procedura penale
Norma che permette la condanna alle spese e alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000
Massime di principio
- La domanda di riparazione per errore giudiziario richiede la prova che il periodo di detenzione richiesto per l'indennizzo non sia coperto da altri legittimi titoli di detenzione: il giudice verifica analiticamente decorrenze e sovrapposizioni dei titoli
- I provvedimenti di cumulo devono indicare chiaramente la decorrenza e la durata di ciascuna pena e delle misure precedenti; assenza di tali indicazioni può portare a rinvio da parte della Cassazione, che chiede computi analitici
- Argomentazioni generiche, apodittiche o meramente avversative che non si confrontano nel dettaglio con la motivazione del giudice di merito sono inammissibili
- La revoca di una singola condanna (anche all'ergastolo) non determina automaticamente il diritto alla riparazione se la detenzione è risultata comunque giustificata da altre pene o misure eseguite nello stesso periodo
- Questioni nuove o teoriche (es.: richieste di applicazione analogica di norme diverse dal quesito rimesso) possono essere dichiarate inammissibili se escono dal perimetro del devolutum stabilito dalla Corte di Cassazione
- Il ricorrente che propone istanze infondate o che non rispettano i parametri richiesti dalla giurisprudenza può essere condannato a pagare spese processuali e ammende ex art. 616 c.p.p.
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