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Sentenza

Sentenza n. 11276/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro - n. 1660/2024 del 20.11.2024;

Giustizia amministrativa202515189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 1660/2024, relativa all'attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1660/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 3.000 euro, condannando il Ministero a provvedere. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione ed era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Persistendo l'inottemperanza, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione e non era stata eseguita nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, mediante l'attribuzione alla ricorrente della Carta elettronica del docente per i sei anni scolastici indicati, per l'importo complessivo di 3.000 euro. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo che intervenga, previa richiesta della ricorrente, entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Non ha applicato penalità di mora, ritenendo allo stato insussistenti i relativi presupposti, salva una possibile successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto tale termine era inutilmente decorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di una comprovata inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere esclusa quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti e riservata a una successiva fase di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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