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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30204/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere a suo carico per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1), ricettazione e violazione della legge sulle armi (capi 55 e 56). Denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al quadro indiziario, contestando in particolare l'interpretazione delle intercettazioni foniche e offrendo una lettura alternativa delle conversazioni valorizzate dai giudici di merito

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità e privi della necessaria specificità, consistendo in reiterazione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui l'interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo travisamenti o illogicità evidenti; ha altresì affermato che le intercettazioni, così come valutate dai giudici di merito, avevano valenza indiziaria piena e non necessitavano di riscontri esterni. È stato confermato che l'esistenza della cosca "stidda" - famiglia Sanfilippo era già accertata in sede giudiziaria e che la ricorrente intratteneva rapporti stabili e consapevoli con il sodalizio, compreso il coinvolgimento nella custodia di un arsenale. Per l'inammissibilità totale del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale è stato adito ex art. 309 per la conferma dell'ordinanza cautelare; la Corte considera la valutazione del Tribunale di merito competente sulle risultanze probatorie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna per le spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o di colpa nell'impugnazione; la Corte ha applicato questa misura ritenendo che la ricorrente abbia determinato l'inammissibilità del ricorso per colpa e ha irrogato una sanzione di euro 3.000

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza; citata in merito agli obblighi formali successivi alla pronuncia

  • Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)

    Giurisprudenza che afferma il principio per cui l'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se la valutazione appare logica e non affetta da travisamenti; tale orientamento è stato richiamato e seguito dalla Corte

  • Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Decisione costituzionale richiamata a supporto del principio che l'appellante può essere ritenuto responsabile per la proposizione di impugnazioni colpose che determinano l'inammissibilità, giustificando l'applicazione di sanzioni pecuniarie

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammessi motivi che consistono in mere doglianze di fatto o in una diversa valutazione delle prove che spettano al giudice di merito; le questioni di fatto e di interpretazione delle intercettazioni sono sindacabili solo se vi è un evidente travisamento o illogicità
  • L'interpretazione delle conversazioni intercettate, anche se criptiche, è valutazione tipicamente di merito: chi impugna deve dimostrare travisamenti decisivi o errori logico-giuridici specifici per sperare in un sindacato della Cassazione
  • Le intercettazioni possono avere valenza indiziaria piena e, se adeguatamente valutate dal giudice di merito, non richiedono necessariamente riscontri esterni per giustificare misure cautelari
  • La riassunzione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza elementi nuovi e senza specificità, espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o appoggiati su colpevole negligenza può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a norma dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare con attenzione l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di impugnare

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