Cassazione Penale, Sentenza n. 30204/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere a suo carico per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1), ricettazione e violazione della legge sulle armi (capi 55 e 56). Denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al quadro indiziario, contestando in particolare l'interpretazione delle intercettazioni foniche e offrendo una lettura alternativa delle conversazioni valorizzate dai giudici di merito
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità e privi della necessaria specificità, consistendo in reiterazione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui l'interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo travisamenti o illogicità evidenti; ha altresì affermato che le intercettazioni, così come valutate dai giudici di merito, avevano valenza indiziaria piena e non necessitavano di riscontri esterni. È stato confermato che l'esistenza della cosca "stidda" - famiglia Sanfilippo era già accertata in sede giudiziaria e che la ricorrente intratteneva rapporti stabili e consapevoli con il sodalizio, compreso il coinvolgimento nella custodia di un arsenale. Per l'inammissibilità totale del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale è stato adito ex art. 309 per la conferma dell'ordinanza cautelare; la Corte considera la valutazione del Tribunale di merito competente sulle risultanze probatorie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna per le spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o di colpa nell'impugnazione; la Corte ha applicato questa misura ritenendo che la ricorrente abbia determinato l'inammissibilità del ricorso per colpa e ha irrogato una sanzione di euro 3.000
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza; citata in merito agli obblighi formali successivi alla pronuncia
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Giurisprudenza che afferma il principio per cui l'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se la valutazione appare logica e non affetta da travisamenti; tale orientamento è stato richiamato e seguito dalla Corte
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Decisione costituzionale richiamata a supporto del principio che l'appellante può essere ritenuto responsabile per la proposizione di impugnazioni colpose che determinano l'inammissibilità, giustificando l'applicazione di sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammessi motivi che consistono in mere doglianze di fatto o in una diversa valutazione delle prove che spettano al giudice di merito; le questioni di fatto e di interpretazione delle intercettazioni sono sindacabili solo se vi è un evidente travisamento o illogicità
- L'interpretazione delle conversazioni intercettate, anche se criptiche, è valutazione tipicamente di merito: chi impugna deve dimostrare travisamenti decisivi o errori logico-giuridici specifici per sperare in un sindacato della Cassazione
- Le intercettazioni possono avere valenza indiziaria piena e, se adeguatamente valutate dal giudice di merito, non richiedono necessariamente riscontri esterni per giustificare misure cautelari
- La riassunzione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza elementi nuovi e senza specificità, espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o appoggiati su colpevole negligenza può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a norma dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare con attenzione l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di impugnare
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