Cassazione Civile, Ordinanza n. 19263/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società fornitrice aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare del credito per il prezzo di forniture di olio extravergine di oliva. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione richiamando contestazioni specifiche sulle forniture, già emerse in un precedente giudizio monitorio, e il tribunale aveva confermato il rigetto dell'opposizione ex artt. 98 ss. l. fall., ritenendo che la merce oggetto delle forniture fosse della stessa natura di altra merce già contestata da autorità croata come difettosa, rancida e con muffa, quindi non conforme alla normativa UE. Secondo il tribunale, ciò integrava un'eccezione di inadempimento e imponeva alla creditrice la prova di aver fornito un bene conforme alle caratteristiche pattuite, prova che non era stata fornita. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1460 c.c. e della normativa europea sul settore dell'olio, sostenendo che le contestazioni riguardavano forniture diverse e che non poteva operare l'eccezione di inadempimento; 2) erronea qualificazione della fattispecie come aliud pro alio, poiché al più si sarebbe trattato di una mancanza di qualità o di vizi; 3) omessa considerazione della decadenza dell'azione di garanzia ex artt. 1495 e 1497 c.c., eccezione che il giudice avrebbe ignorato. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, in particolare la circostanza che l'olio esaminato dal ministero croato derivasse da miscelazione effettuata dalla società fallita e il preteso riconoscimento del debito contenuto in una scrittura privata autenticata.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché: le censure sulla diversa tipologia di olio e sulla riferibilità delle contestazioni a forniture precedenti investivano accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione; il tribunale non aveva affatto qualificato il caso come aliud pro alio, ma come mancanza di qualità ex art. 1497 c.c.; la dedotta eccezione di decadenza era inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riprodotta nel ricorso; l'omesso esame del fatto relativo alla miscelazione non era decisivo, e anche la scrittura privata non era adeguatamente trascritta né specificamente valorizzata nei gradi di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1460 c.c.
Richiamato come fondamento dell'eccezione di inadempimento; la Corte rileva che, a fronte di merci della stessa identica natura e di contestazioni specifiche sulla non conformità, la valutazione del giudice di merito non è viziata in cassazione.
art. 1497 c.c.
Richiamato come disciplina della mancanza di qualità della cosa venduta; la Corte osserva che il tribunale ha fatto applicazione di questa norma e non della figura dell'aliud pro alio.
art. 1495 c.c.
Evocato dalla ricorrente come possibile azione/garanzia alternativa; la Corte non entra nel merito perché la censura è formulata in modo non autosufficiente.
art. 98 l. fall.
Indicato come base dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice avverso il rigetto dell'insinuazione.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte dichiara inammissibili le censure che non riportano integralmente gli atti o le eccezioni rilevanti.
art. 360 c.p.c.
Il secondo motivo è formulato come omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne esclude la fondatezza per difetto di decisività e autosufficienza.
Regolamento CEE n. 356/1991
Richiamato dalla ricorrente insieme alla modifica del Regolamento CE n. 1513/2001 in tema di disciplina dell'olio; la Corte non sviluppa un autonomo principio sulla normativa, limitandosi a negare la fondatezza della censura.
Regolamento CE n. 1513/2001
Citato dalla ricorrente quale modifica della disciplina europea dell'olio; non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.
Regolamento n. 2568/91 della Commissione
Indicato nel provvedimento di merito come parametro di non conformità del prodotto; la Corte lo menziona solo quale dato fattuale valorizzato dal tribunale.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere rimesse in discussione le valutazioni di merito che si risolvono in accertamenti di fatto, come la diversa tipologia della merce o la riferibilità delle contestazioni a una determinata fornitura, salvo specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Quando il giudice di merito qualifica la controversia come mancanza di qualità della cosa venduta, non è ammissibile censurare la decisione sostenendo che la sentenza abbia invece applicato la figura dell'aliud pro alio, se tale qualificazione non emerge dalla motivazione impugnata.
- L'eccezione di inadempimento può essere valorizzata anche rispetto a forniture di identica natura già contestate, se il giudice di merito accerta la sostanziale identità del bene e la non conformità del prodotto; tale apprezzamento, se sorretto da motivazione logica, non è sindacabile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: le eccezioni processuali e gli atti rilevanti devono essere trascritti o riportati in modo sufficiente nel ricorso, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è infondato se il fatto dedotto non è decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata o se la sua deduzione non è accompagnata da un adeguato onere di specificazione degli atti e dei passaggi rilevanti.
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