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Sentenza

Sentenza del 16/12/2015 n. 2683 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006-2010, sostenendo, in primo luogo, il difetto di motivazione degli atti e, nel merito, l'erronea esclusione dell'esenzione per ruralità. Il fabbricato era catastalmente classificato in categoria C/2, ma il contribuente sosteneva che la ruralità dovesse essere valutata anche sulla base delle caratteristiche tipologico-funzionali e della concreta destinazione del bene, non soltanto della categoria catastale. Ha inoltre prodotto la domanda di variazione catastale in categoria D/10 presentata il 30 settembre 2011.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha superato l'eccezione preliminare di inammissibilità e ha escluso il difetto di motivazione degli avvisi. Nel merito ha accolto l'appello, ritenendo che la domanda di variazione catastale in D/10, presentata secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70/2011, consentisse di riconoscere retroattivamente la ruralità del fabbricato dal quinto anno precedente alla domanda, quindi dal 2006. Di conseguenza, il fabbricato risultava esente dall'ICI per tutti gli anni oggetto di accertamento. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della complessità del quadro normativo.

Norme richiamate

  • Art. 9 del D.L. n. 557/1993, convertito in legge n. 133/1994

    Individua i requisiti necessari per il riconoscimento della ruralità degli immobili, rilevante ai fini dell'esenzione dall'ICI.

  • Art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992

    È stato interpretato nel senso che gli immobili riconosciuti come rurali non rientrano, alle condizioni previste, nel presupposto imponibile dell'ICI.

  • Art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009

    Ha collegato il riconoscimento dell'esenzione ICI alla classificazione catastale degli immobili rurali, secondo l'interpretazione allora affermata dalla giurisprudenza.

  • Art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011

    Ha consentito al contribuente di chiedere, entro il 30 settembre 2011, la variazione della categoria catastale per ottenere il riconoscimento della ruralità, mediante autocertificazione dei requisiti posseduti continuativamente nel periodo richiesto.

  • Art. 13, comma 14-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011

    Ha previsto che la domanda di variazione catastale conforme alla procedura normativa producesse gli effetti connessi al riconoscimento della ruralità, anche mantenendo il classamento originario degli immobili abitativi.

  • Art. 2, comma 5-ter, del D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013

    Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

    La disposizione è stata considerata norma di interpretazione autentica e ha confermato la retroattività del riconoscimento della ruralità fino al quinto anno precedente alla domanda.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18565/2009

    Ha affermato che, se un immobile è iscritto in una categoria catastale diversa da quella rurale, il contribuente che pretende l'esenzione deve normalmente impugnare il classamento; in mancanza, il fabbricato resta assoggettato all'imposta, salvo l'applicazione della successiva disciplina speciale sulla variazione catastale.

  • Cassazione, sentenze nn. 29018, 24019 e 24020/2015; ordinanza n. 422/2014

    Hanno valorizzato la disciplina sopravvenuta e riconosciuto l'efficacia retroattiva, nei limiti previsti dalla legge, della domanda di variazione catastale finalizzata al riconoscimento della ruralità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione dall'ICI o da imposte analoghe, la ruralità dell'immobile può dipendere non solo dall'uso concreto e dalle caratteristiche funzionali del bene, ma anche dal corretto classamento catastale e dalle procedure previste per ottenerlo.
  • Quando la legge consente una domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, gli effetti possono retroagire al periodo stabilito dalla norma, anche per annualità precedenti alla domanda.
  • Il contribuente deve rispettare termini, modalità e documentazione previsti dalla procedura catastale; la sola affermazione dell'uso agricolo o rurale, senza un'adeguata regolarizzazione catastale quando richiesta, può non essere sufficiente.
  • L'amministrazione non può fondare l'accertamento esclusivamente sulla categoria catastale originaria se il contribuente ha presentato una domanda valida di variazione e dimostra i requisiti sostanziali e temporali di ruralità.
  • In casi caratterizzati da successione di norme e orientamenti giurisprudenziali, occorre verificare la disciplina vigente per ciascuna annualità e l'eventuale efficacia retroattiva delle norme successive.
  • La decisione riguarda la specifica procedura e la documentazione del caso concreto: non implica che ogni immobile classificato C/2 sia automaticamente esente, né che ogni domanda catastale produca effetti retroattivi senza il rispetto dei requisiti di legge.

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