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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33240/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 9/05/2023 che aveva dichiarato inammissibile precedente ricorso. Il ricorrente deduceva un "errore di fatto": la Corte avrebbe ritenuto che la sentenza di primo grado tradotta in lingua tigrina fosse stata notificata all'imputato dopo la rimessione in termini decisa dalla Corte di appello, mentre la difesa sostiene che, pur essendo stata disposta la rimessione in termini, il decreto di citazione in appello tradotto non era mai stato notificato al domicilio eletto, con conseguente nullità della dichiarazione di assenza e irregolarità del procedimento.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato non rientrasse nell'ambito dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., trattandosi di valutazioni giuridiche e di interpretazioni sulla congruità delle notifiche e sugli effetti della rimessione in termini, e non di un errore percettivo sugli atti interni del giudizio di legittimità. La Corte ha quindi escluso la sussistenza di un errore percettivo decisivo che avrebbe determinato una diversa pronuncia. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende, in mancanza della prova dell'assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è riservato all'errore di fatto (errore percettivo/materiale) o materiale decisivo intervenuto nella motivazione della Corte di cassazione; non è utilizzabile per contestare valutazioni giuridiche o errori di giudizio/interpretazione. L'errore invocato deve essere quello che abbia inciso sulla decisione in modo determinante.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002)

    Definizione di errore di fatto come svista o equivoco nella percezione degli atti interni al giudizio di legittimità che abbia determinato una decisione diversa da quella che si sarebbe adottata senza l'errore.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011)

    Se la causa dell'errore non è una semplice percezione fuorviata ma contiene valutazioni, l'errore è di giudizio e non rientra nell'art. 625-bis.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018)

    Distinzione tra errore materiale (pregresso errore di trascrizione) ed errore di fatto (svista percettiva); errori di valutazione/interpretazione degli atti non sono sindacabili con il rimedio.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014)

    Solo l'errore decisivo, che avrebbe determinato una pronuncia diversa, è rilevabile con il ricorso ex art. 625-bis.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Principio secondo cui, in mancanza di prova dell'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di somme (a favore della Cassa delle ammende) in caso di ricorso infondato/inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento di stretta interpretazione: è ammesso solo per errori di fatto (svista o equivoco percettivo) o errori materiali decisivi; non per contestare valutazioni giuridiche o di merito operate dalla Corte di Cassazione.
  • Perché l'errore sia rilevante ai fini dell'art. 625-bis deve essere 'decisivo', cioè idoneo a determinare una pronuncia diversa se non si fosse verificato.
  • Le questioni relative all'interpretazione delle norme, alla valutazione della regolarità delle notifiche e all'apprezzamento della rilevanza processuale di fatti (es. effetti della mancata notifica dopo rimessione in termini) sono valutazioni giuridiche e non confluiscono nell'errore di fatto contestabile con il ricorso straordinario.
  • Se si intende contestare la mancata notifica o la nullità per irreperibilità dell'imputato è preferibile farlo nei rimedi ordinari (es. nei gradi di merito o nel ricorso per cassazione nei limiti consentiti), documentando chiaramente l'omissione dimostrabile negli atti e non formulando la censura come mera interpretazione giuridica.
  • In caso di proposizione di ricorso straordinario, il ricorrente deve considerare il rischio di condanna alle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende se non prova l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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