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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33475/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in una controversia relativa a tre contratti di leasing, aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla concedente. La lite originaria riguardava la domanda della concedente di risoluzione per inadempimento, con condanna dell'utilizzatrice al pagamento dei canoni scaduti e dell'indennità di occupazione fino al rilascio dei beni. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 19, 20, 21, 29 c.p.c., sostenendo la nullità della clausola di foro convenzionale per indeterminatezza, contraddittorietà e sproporzione, perché prevedeva un foro esclusivo per le controversie promosse dall'utilizzatrice e, per quelle promosse dalla concedente, quattro fori alternativi collegati alle filiali della concedente. Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione degli artt. 1526 e 1384 c.c., assumendo che, trattandosi di leasing traslativo, fosse invalida la clausola di confisca che imponeva il pagamento di tutti i ratei e del prezzo finale di acquisto, senza adeguata detrazione del valore residuo del bene e con conseguente ingiusta locupletazione della concedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando la validità delle clausole di competenza territoriale asimmetriche tra le parti, la sufficiente determinatezza del foro pattizio, l'insussistenza di profili consumeristici e la mancanza di specificità del motivo quanto alla dedotta approvazione scritta. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla validità della clausola di confisca nel leasing traslativo solo quando sia previsto o applicabile il defalco del valore del bene o del prezzo di rivendita; ha però escluso che tale principio fosse utile nel caso concreto, poiché dalla ricostruzione dei fatti non risultava richiesto anche il prezzo dell'opzione finale di acquisto e, soprattutto, non risultava avvenuta la restituzione del bene, fatto necessario per poter operare la riduzione della clausola penale ex art. 1526, comma 2, c.c. o ex art. 1384 c.c. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori adempimenti contributivi.

Norme richiamate

  • artt. 19, 20, 21, 29 c.p.c.

    Richiamati per censurare la clausola di foro convenzionale; la Corte ne esclude la violazione, ritenendo lecita la pattuizione asimmetrica e non indeterminata.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è dichiarato aspecifico perché non riproduce il contenuto della clausola contrattuale rilevante, con conseguente difetto di ammissibilità.

  • art. 1526, secondo comma, c.c.

    Applicabile ai leasing risolti prima della L. n. 124 del 2017; consente il controllo giudiziale sulla clausola penale e la determinazione dell'equo compenso, ma presuppone la restituzione del bene.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato come norma che consente la riduzione equitativa della penale; nel caso concreto non è esercitabile in assenza di restituzione del bene e di elementi per valutare il valore residuo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Sono valide le clausole di foro convenzionale asimmetriche, purché siano determinate, specificamente pattuite e riferite in modo chiaro alle controversie derivanti dal singolo contratto; la previsione di fori diversi per le due parti non è di per sé indice di nullità o sproporzione.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo che deduce la nullità di una clausola contrattuale deve riportarne con precisione il contenuto rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Nel leasing traslativo risolto prima della L. n. 124 del 2017, la clausola di confisca o penale deve essere letta alla luce dell'art. 1526, comma 2, c.c. e dell'art. 1384 c.c.; tuttavia la riduzione giudiziale presuppone la restituzione del bene, perché solo allora è possibile valutare il valore residuo e l'eventuale locupletazione del concedente.
  • La tutela contro ingiustificati arricchimenti del concedente nel leasing risolto opera in modo equilibrato: il diritto dell'utilizzatore alla restituzione di quanto versato e il controllo sulla penale sorgono solo dopo la riconsegna del bene, in assenza di diritto di ritenzione.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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