Sentenza n. 781/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quattro mesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata per la reazione avuta nei confronti del superiore che gli aveva contestato l’uso improprio di un’aula didattica per finalità personali durante il turno di servizio. Ha dedotto, in primo luogo, travisamento dei fatti, erroneità e falsità dei presupposti e carenza di istruttoria, sostenendo che la ricostruzione dell’amministrazione fosse pretestuosa e che non fosse vero di essere stato previamente invitato ad abbandonare l’aula mentre guardava un canale televisivo; ha inoltre allegato che l’aula fosse abitualmente utilizzata per svago. In secondo luogo, ha dedotto il difetto di corrispondenza tra contestazione dell’addebito e sanzione, contestando la configurabilità della recidiva rispetto a un precedente disciplinare riguardante l’uso di dispositivi personali nel locale mensa e sostenendo che la permanenza nell’aula fosse temporanea e concordata con il capo turno. Ha infine contestato la riconducibilità della condotta alla medesima tipologia di quella già sanzionata e la legittimità della valutazione dei precedenti disciplinari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare una ricostruzione dei fatti diversa da quella posta a fondamento del provvedimento. Il giudice ha ritenuto decisiva la violazione dell’ordine impartito dal superiore: il dipendente avrebbe dovuto allontanarsi dall’aula alla semplice richiesta, indipendentemente dalle ragioni personali addotte per restarvi, tanto più perché si trovava nei locali per motivi non di servizio. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e fondato su presupposti idonei a giustificare la sanzione. La valutazione dei precedenti disciplinari è stata considerata legittima anche quando alcuni precedenti erano risalenti a oltre due anni e non integravano tecnicamente la recidiva, potendo comunque evidenziare la persistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La sanzione di quattro mesi è stata ritenuta giustificata dall’art. 12, comma 4, lett. a), del CCNL del 2004, in relazione alla precedente sospensione di sei mesi irrogata per un’aggressione al superiore durante il servizio. Il ricorrente non ha dimostrato l’assenza di un’aggressione, almeno verbale, sicché la nuova condotta è stata ritenuta riconducibile alla stessa tipologia, benché meno grave. Non sussiste un doppio sanzionamento, poiché la considerazione del precedente ai fini della nuova sanzione costituisce proprio effetto della recidiva. È stato inoltre ritenuto legittimo il richiamo agli obblighi contrattuali relativi al servizio diligente, al rispetto delle disposizioni impartite e alla prevalenza dell’interesse pubblico sugli interessi privati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 12, comma 4, lett. a), CCNL di categoria del 2004
La disposizione è stata ritenuta correttamente applicata per giustificare la sospensione di quattro mesi in presenza, nel biennio precedente, di una precedente sospensione per una condotta della stessa natura.
art. 36, comma 1 e comma 3, lett. a), f) e l), CCNL di categoria
violazione del dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui; collaborare con diligenza, osservando le norme contrattuali e le disposizioni impartite dall’Amministrazione per l’esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.
Le disposizioni contrattuali possono sorreggere la contestazione di una condotta consistente nella violazione di un ordine del superiore e degli obblighi di diligenza, disciplina e prevalenza dell’interesse pubblico.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare, il dipendente che contesti la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della sanzione deve fornire almeno un principio di prova idoneo a dimostrare una diversa dinamica degli eventi; in mancanza, la ricostruzione amministrativa può essere confermata dal giudice se coerente e adeguatamente motivata.
- La violazione dell’ordine impartito da un superiore gerarchico può integrare autonomamente un illecito disciplinare, anche quando il dipendente adduca ragioni personali per non eseguirlo, salvo che dimostri l’illegittimità dell’ordine o l’inesigibilità della condotta richiesta.
- Ai fini della recidiva disciplinare, la precedente condotta sanzionata deve rientrare nei presupposti temporali e sostanziali previsti dalla disciplina applicabile; tuttavia, precedenti ulteriori o risalenti oltre il periodo rilevante possono essere valutati, non come recidiva tecnica, ma come elementi sintomatici della persistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti e della proporzionalità della nuova sanzione.
- La considerazione di una precedente sanzione per determinare il trattamento sanzionatorio della nuova condotta non costituisce doppio sanzionamento del medesimo fatto, poiché opera quale elemento proprio della recidiva e non come autonoma reiterazione della punizione.
- La riconducibilità a una medesima tipologia disciplinare non richiede identità materiale tra le condotte, essendo sufficiente che entrambe incidano sul rispetto dell’autorità gerarchica e degli obblighi di servizio, pur potendo la diversa gravità giustificare una sanzione nuova e graduata.
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