Sentenza n. 870/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di revoca del contributo già concesso, motivato da presunti errori o incongruenze nella rendicontazione della spesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto regionale con cui, dopo l'ammissione e la concessione del finanziamento relativo a un progetto di acquisto di macchinari, la Regione ha revocato il contributo in sede di liquidazione, ritenendo sussistenti errori o incongruenze nella rendicontazione. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della revoca, sostenendo di avere fornito giustificazioni idonee a dimostrare la correttezza della documentazione prodotta. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia riguardava la fase successiva alla concessione del beneficio e l'inadempimento del beneficiario alle condizioni di erogazione, e ha comunque chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha applicato il criterio generale fondato sulla natura della situazione soggettiva controversa: la giurisdizione ordinaria sussiste quando la controversia riguarda la fase di erogazione o ripetizione del contributo e la revoca è fondata sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti, anche se l'atto è formalmente qualificato come revoca o decadenza. Nel caso concreto, l'ammissione e la concessione del contributo erano già intervenute e la revoca era stata adottata per inosservanze riscontrate nella rendicontazione; la controversia incideva quindi sulla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e sulla spettanza concreta delle somme, in presenza di una posizione di diritto soggettivo. La giurisdizione appartiene pertanto al giudice ordinario. Il TAR ha disposto che la causa possa essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche perché la comunicazione del decreto indicava il TAR quale giudice competente e la decisione di merito resta devoluta al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti; il TAR lo ha applicato per definire il giudizio rilevando il difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione si determina in base alla natura della situazione soggettiva azionata, non alla denominazione formale dell'atto impugnato.
- Quando il contributo è già stato ammesso e concesso e la revoca è fondata sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti, inclusi quelli relativi alla rendicontazione, la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il beneficiario di un contributo, una volta adottato il provvedimento attributivo, è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione quando la contestazione riguarda l'adempimento delle condizioni di concessione, anche se l'amministrazione adotta un atto formalmente qualificato come revoca, decadenza o risoluzione.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, per le controversie relative alla fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale di concessione oppure quando il beneficio già concesso è ritirato per vizi di legittimità o per un originario contrasto con il pubblico interesse, e non per inadempienze del beneficiario.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a., conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Come è indicizzato
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