Cassazione Penale, Sentenza n. 922/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del 05/03/2022 relativo a lotti di mascherine FFP2. La società deduceva, in sintesi: nullità per mancanza e insufficienza della motivazione del decreto di convalida (artt. 125, 354, 355 c.p.p. e altre norme), contestava l'attendibilità del rapporto di prova n. 871632 (violazioni del par. 7.9.2 della norma UNI EN 149:2009 sulla penetrazione del materiale filtrante e difformità metodologiche nel numero e nel tipo di prove), l'erronea esclusione della documentazione in lingua straniera e la mancata valutazione della pertinenzialità, adeguatezza e proporzionalità del sequestro, nonché la mancata considerazione della certificazione CE esibita dalla difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità del decreto di convalida emesso dal Pubblico Ministero, perché quest'ultimo si era limitato a porre un timbro sul verbale senza fornire le specifiche motivazioni richieste (descrizione della condotta ipotizzata, relazione tra beni e reato, finalità probatoria e valutazione degli elementi difensivi). Richiamando la giurisprudenza di legittimità (tra cui le sentenze Capasso, Bevilacqua, Botticelli, Bufano, Spinelli, Liccardo), la Corte ha affermato che la motivazione era radicalmente insufficiente e ha quindi annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame che il decreto del PM del 05/03/2022, ordinando la restituzione agli aventi diritto dei beni posti in sequestro.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Richiamata nelle censure riguardanti nullità formali e diritti della difesa; la Corte valuta l'obbligo di considerare gli elementi difensivi nella motivazione del decreto di convalida.
art. 354 c.p.p.
Norma relativa al verbale di sequestro; la Corte richiede che il decreto di convalida del PM motivi in modo autonomo e specifico il sequestro attingendo anche al contenuto del verbale.
art. 355 c.p.p.
Norma sul sequestro probatorio; la sentenza sottolinea l'obbligo di motivazione del decreto di convalida in ordine alla finalità probatoria e alla pertinenzialità dei beni.
art. 324, comma 7 c.p.p.
Richiamo all'applicabilità delle modifiche introdotte dalla legge n. 47/2015 al procedimento di riesame, con conseguente obbligo del Tribunale del riesame di annullare il provvedimento privo di autonoma e sufficiente motivazione.
art. 309 c.p.p. (e richiamo alla legge n.47/2015)
Riferimento alle regole sull'annullamento del provvedimento cautelare in sede di riesame e all'obbligo di autonoma valutazione motivazionale del Tribunale del riesame.
artt. 357, 515, 517, 483 c.p. e art. 14, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 475/1992
Norme penali e amministrative contestate a titolo di fumus commissi delicti; la sentenza non entra nel merito della fondatezza delle imputazioni ma valuta la nullità formale del decreto di convalida.
UNI EN 149:2009 par. 7.9.2 (norma tecnica)
Norma tecnica richiamata dalla difesa per contestare le metodologie di prova (penetrazione del materiale filtrante); la Corte prende atto delle censure tecniche ma fonda l'annullamento sulla carenza motivazionale del decreto di convalida.
Corte EDU: artt. 2, 6, 8 CEDU e Prot. I art. 1 (richiamo nel ricorso)
Richiamati in relazione a presunte violazioni di diritti di difesa e giusto processo; la Corte di legittimità sottolinea che la mancanza di motivazione può incidere sul diritto a un processo equo.
Massime di principio
- Il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero deve contenere una motivazione specifica e autonoma: descrizione del fatto ipotizzato, inquadramento giuridico, relazione tra i beni e il reato e indicazione della finalità probatoria perseguita; la sua mancanza determina la nullità del provvedimento.
- Il Tribunale del riesame, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n.47/2015 e della giurisprudenza di legittimità, deve compiere una valutazione autonoma e motivata degli elementi che fondano il sequestro, considerando anche gli argomenti difensivi specificamente dedotti.
- Critiche tecniche a rapporti di prova (es. violazioni di norme tecniche come UNI EN 149:2009) possono essere rilevanti nella valutazione del fumus, ma non suppliscono all'obbligo formale di motivazione del decreto di convalida; l'insufficienza motivazionale del PM può far cadere l'intero atto indipendentemente dalla controversia tecnica.
- Il sequestro indiscriminato di tutto il materiale in magazzino richiede una giustificazione dettagliata di adeguatezza, proporzionalità e gradualità; in assenza di tale motivazione il provvedimento può essere annullato.
- Se il Pubblico Ministero intende integrare la motivazione con memorie o documenti, tali atti devono risultare nel fascicolo trasmesso al giudice del riesame e devono poter essere valutati dalla difesa; l'omessa acquisizione nel fascicolo rende inidonea l'argomentazione.
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