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Sentenza

Sentenza del 17/12/2015 n. 6825 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposte sul reddito - IRES - Silenzio-rifiuto - Credito d'imposta - Potere di controllo dell'Amministrazione ex artt. 36 bi e 43 DPR 600/1973 - Consolidazione del credito - Obbligo di rimborso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso di un credito d’imposta esposto nella dichiarazione. La questione riguardava i poteri e i termini entro i quali l’Amministrazione avrebbe potuto controllare la spettanza del credito, mediante la liquidazione automatizzata prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 oppure, ove necessario, mediante rettifica ai sensi dell’art. 43 del medesimo decreto.

La decisione

È stato affermato che l’Amministrazione ha il potere-dovere di verificare il credito dichiarato utilizzando gli strumenti e rispettando i termini previsti dalla legge. Se tali termini decorrono senza che il credito venga contestato mediante un valido atto di liquidazione o rettifica, il credito si consolida. In tal caso l’Amministrazione è obbligata a procedere al rimborso e non può mantenere indefinitamente una posizione di inerzia attraverso il silenzio-rifiuto.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973

    Attribuisce all’Amministrazione il potere-dovere di effettuare il controllo automatizzato e la liquidazione delle imposte, verificando anche i crediti indicati in dichiarazione entro i termini previsti.

  • Art. 43 del d.P.R. 600/1973

    Consente, quando ricorrono i presupposti, di rettificare la dichiarazione mediante un apposito atto, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

  • Cassazione n. 21734/2014

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui il credito esposto in dichiarazione può consolidarsi se l’Amministrazione non esercita tempestivamente i propri poteri di controllo.

  • Cassazione n. 9339/2012

    Richiamata per il principio dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al rimborso del credito dichiarato quando non sia stato tempestivamente contestato.

Massime di principio

  • Un credito d’imposta indicato in dichiarazione non è automaticamente intangibile, ma l’Amministrazione deve verificarlo utilizzando gli strumenti previsti dalla legge e rispettando i relativi termini.
  • Il decorso dei termini senza una contestazione validamente notificata può determinare la consolidazione del credito e rendere illegittimo il mancato rimborso.
  • L’Amministrazione non può conservare indefinitamente il potere di contestare il credito mediante una semplice inerzia o attraverso il silenzio sulla richiesta di rimborso.
  • In una situazione analoga, il contribuente deve documentare l’esposizione del credito in dichiarazione, la richiesta di rimborso, la scadenza dei termini di controllo e l’eventuale assenza di atti tempestivi di liquidazione o rettifica.
  • La spettanza del rimborso dipende comunque dalla corretta indicazione del credito e dall’assenza di specifiche contestazioni tempestive da parte dell’Amministrazione.

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