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Ordinanza

Ordinanza n. 2823/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 31838 del 17.2.2026, e degli allegati al medesimo, adottato nella propria adunanza tenutasi in pari data, pubblicato il 23.2.2026 sul bollettino settimanale dell’AGCM n. 8/2026, reso a conclusione del procedimento “I874 - MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP” - di ogni atto al predetto antecedente, conseguente, connesso o presupposto, anche se allo stato non conosciuto, ivi inclusi ove occorrer possa il parere reso da AGCom nel procedimento, il provvedimento dell’AGCM n. 31415 del 17.12.2024, di avvio dell’istruttoria, il provvedimento dell’AGCM n. 31636 del 29.7.2025, e del relativo allegato, di pubblicazione degli impegni presentati dalle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990, il provvedimento dell’AGCM n. 31829 del 27.1.2026, di proroga del termine di conclusione del procedimento, e gli atti con cui AGCM ha prorogato il termine di presentazione degli impegni.

Giustizia amministrativa202605297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell'AGCM di conclusione del procedimento I874 - Master Service Agreement TIM-FiberCop, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Un'impresa operante nel settore delle comunicazioni elettroniche ha impugnato il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato a conclusione del procedimento relativo al Master Service Agreement tra TIM e FiberCop, nonché gli atti presupposti, tra cui l'avvio dell'istruttoria, la pubblicazione degli impegni presentati dalle società interessate ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/1990, la proroga del termine di conclusione del procedimento e gli atti di proroga del termine per la presentazione degli impegni. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non formula valutazioni sul fumus boni iuris o sul merito della controversia.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso la domanda cautelare nel merito né ha sospeso il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione sul merito, gli interessi contrapposti potessero essere adeguatamente tutelati mediante la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La trattazione del merito è stata fissata per il 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    impregiudicata ogni valutazione sul merito della controversia, i contrapposti interessi delle parti possano essere adeguatamente tutelati attraverso una celere fissazione della discussione del merito del ricorso

    Il giudice cautelare può tutelare provvisoriamente gli interessi contrapposti fissando con sollecitudine la trattazione del merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza della domanda cautelare o sul merito del ricorso.

  • art. 14-ter l. 287/1990

    presentati dalle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.

    La norma è richiamata quale base giuridica della presentazione degli impegni nell'ambito del procedimento antitrust; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando gli interessi contrapposti possono essere adeguatamente tutelati dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., lasciando impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza della controversia.
  • La fissazione celere dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare alternativa alla decisione immediata sulla sospensione dell'atto impugnato e non implica, di per sé, una valutazione positiva o negativa del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Tutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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