Ordinanza n. 275/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per servizi di direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza relativi a interventi di implementazione di sistemi ferroviari sulla linea Catania-Riposto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore del costituendo RTI controinteressato, nonché la proposta di aggiudicazione, l’ammissione del raggruppamento aggiudicatario e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti. Sono state inoltre formulate domande per l’accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro e, in subordine, per il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate nel ricorso necessitassero di un adeguato approfondimento, proprio della fase di merito, senza formulare una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi né disporre la sospensione dell’aggiudicazione. Ha quindi accolto l’istanza cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71, comma 1, d.lgs. 36/2023
Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 comma 1 del d.lgs. 36/2023
La gara oggetto di impugnazione è stata espletata mediante procedura aperta ai sensi della disposizione citata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto applicabile il comma 10 per tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze prospettate dalla parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica
Consente, quando la tutela cautelare può essere assicurata dalla rapida definizione del merito, di fissare sollecitamente l’udienza senza concedere una sospensione sostanziale dell’atto impugnato.
art. 122 c.p.a.
subentro nel contratto eventualmente stipulato medio tempore ai sensi dell’art. 122 c.p.a.
È richiamato quale base normativa della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro, ma l’ordinanza non decide tali domande.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può tutelare adeguatamente il ricorrente mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso né anticipa la decisione sulle domande di annullamento, inefficacia del contratto, subentro o risarcimento.
- Nelle controversie relative all’aggiudicazione di una gara pubblica, la domanda cautelare può essere definita mediante fissazione sollecita del merito quando tale misura assicura una tutela adeguata alle esigenze rappresentate dal concorrente non aggiudicatario.
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