Ordinanza n. 2398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (sezione prima) n. 328, pubblicata il 13 maggio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 328 del 13 maggio 2026, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché gli atti della procedura identificata dal CIG B59761248A
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo a una procedura del Comune dell'Aquila per servizi di architettura e ingegneria. In appello è stata proposta, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il Collegio ha dato atto che le censure articolate dall'appellante richiedono un approfondimento da svolgere nella fase di merito e non le ha quindi definite in sede cautelare. La questione decisiva esaminata nell'ordinanza è stata la sussistenza del periculum in mora, inteso come pregiudizio grave e irreparabile non suscettibile di ristoro economico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Pur demandando alla fase di merito l'approfondimento delle censure dell'appellante, ha escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che la procedura riguarda servizi di architettura e ingegneria e che l'udienza pubblica di merito era già fissata per l'8 ottobre 2026. La sentenza di primo grado non è stata quindi sospesa. La causa è stata rinviata all'udienza di merito già fissata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare proposta in appello è stata valutata alla luce dei presupposti per la sospensione dell'efficacia della sentenza, con particolare riguardo al periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando l'approfondimento delle censure di merito è demandato alla fase di cognizione piena, la sospensione della sentenza può essere negata per difetto del periculum in mora senza definire anticipatamente la fondatezza dei motivi di appello.
- Il periculum in mora richiede la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile, non suscettibile di adeguato ristoro economico.
- La prossimità dell'udienza pubblica di merito può escludere il periculum cautelare quando la controversia riguarda una procedura di affidamento di servizi e non emerga un danno irreparabile nelle more della decisione.
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