Cassazione Penale, Ordinanza n. 15381/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Chieti, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a seguito di sentenza di patteggiamento, rilevando che il condannato, entro il quinquennio successivo alla concessione del beneficio, aveva commesso un nuovo delitto e che la pena complessiva superava i limiti di legge. Il ricorso per cassazione ha dedotto vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 674 c.p.p. e 168 c.p., sostenendo, secondo la prospettazione difensiva, una lettura erronea dei presupposti della revoca della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le deduzioni difensive in evidente contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata: la revoca della sospensione condizionale è automatica quando, nel periodo di operatività del beneficio decorrente dal passaggio in giudicato della prima sentenza, il beneficiario commette un nuovo delitto e la pena risultante dal cumulo supera i limiti stabiliti dalla legge. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento costituisce il titolo della prima condanna cui era stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stata invocata come vizio di violazione di legge a fondamento del ricorso per cassazione.
art. 674 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione al provvedimento del giudice dell'esecuzione.
art. 168 c.p.
Norma ritenuta applicabile alla revoca di diritto della sospensione condizionale per commissione di un nuovo delitto nel periodo di prova.
art. 163 c.p.
Richiamato per indicare i limiti di pena cui va rapportato il beneficio della sospensione condizionale.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
art. 334 c.p.
Indicato come nuovo delitto commesso nel periodo di operatività della sospensione condizionale, presupposto della revoca.
art. 648-bis c.p.
Uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento che aveva concesso il beneficio.
art. 489 c.p.
Uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento che aveva concesso il beneficio.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando il condannato, nel periodo di operatività del beneficio, commette un nuovo delitto che rende incompatibile il mantenimento del beneficio stesso secondo i limiti di legge.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure si fondano su una ricostruzione incompatibile con il dato normativo e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
- La decorrenza del periodo rilevante per la revoca della sospensione condizionale va riferita al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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