Cassazione Penale, Ordinanza n. 29702/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte. Il testo non indica il reato contestato né riporta il dispositivo finale completo oltre a quanto emerge sul ricorso e sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 29/04/2025 è stato articolato in tre motivi. Il primo contestava la ricostruzione dei fatti e l'attendibilità della persona offesa, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica rispetto alla ricostruzione puntuale e dettagliata operata nei giudizi di merito. Il secondo motivo invocava l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché la Corte di merito aveva escluso la tenuità oggettiva del fatto in ragione delle modalità della condotta, valutazione insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici. Il terzo motivo riguardava la mancata applicazione delle pene sostitutive; anche questo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché la decisione di merito era adeguatamente motivata sul giudizio negativo circa la personalità dell'imputato e l'inadeguatezza di una pena pecuniaria.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia escluso l'oggettiva tenuità in ragione delle modalità del fatto; tale valutazione, se logicamente motivata, non è rivalutabile in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza che si limita a contestare in modo generico la ricostruzione dei fatti e l'attendibilità della persona offesa è inammissibile quando non si confronta con la motivazione puntuale e dettagliata resa dai giudici di merito.
- La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non viziata da illogicità manifesta, specie quando l'esclusione dipende dalle modalità della condotta.
- La mancata applicazione delle pene sostitutive è censurabile in cassazione solo se la decisione di merito presenti carenze o illogicità nella motivazione; quando il diniego è fondato su un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e sull'inadeguatezza della pena pecuniaria, la censura non può essere rivalutata nel merito in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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