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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza n. 179/2025 datata 19.03.2025, depositata in pari data, notificata in data 25.03.2025, non impugnata, nel giudizio R.G. n. 41/2025, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

Giustizia amministrativa202600090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, n. 179/2025, relativa al pagamento del beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 179/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, notificata all'Amministrazione e non impugnata, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, con condanna dell'Amministrazione all'assegnazione delle somme liquidate. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme spettanti. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del giudizio era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere, su istanza del creditore e nei successivi 120 giorni, mediante ogni atto necessario all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico della Carta del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro; la sentenza di ottemperanza ne impone l'esecuzione senza riesaminare il merito della spettanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione costituisce, nella fattispecie, presupposto di procedibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 93 c.p.c. per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile, nei confronti di un'Amministrazione pubblica, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando un titolo giudiziale definitivo non sia stato eseguito e l'Amministrazione non contesti specificamente la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l'inadempimento dell'Amministrazione sussiste al momento della proposizione del ricorso, anche se l'Amministrazione si costituisce formalmente senza contestare la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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