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Sentenza

Sentenza n. 7217/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l’annullamento: -Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1); -Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); -Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); -Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); Nonché per quanto occorrere possa, -Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5); -Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6); -Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7); -Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); -Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10); -Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); -Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); -nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto Eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Meditron S.r.l. il 17/2/2023: Per l’annullamento: -Del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, unitamente all'Allegato A; -Della comunicazione del siffatto Decreto inviata alla ricorrente; Nonché per quanto occorrer possa -Delle seguenti determine dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: -Determina del DG ASUR n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n. 706 del 14/11/2022; -Determina del DG Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; - Determina del DG Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; -Determina del DG istituto di ricovero e cura a carattere scientifico INRCA di Ancona n. 348 del 11 settembre 2019; -nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Meditron Società A Responsabilità Limitata il 20/2/2023: Per l’annullamento: -Della Determina Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 unitamente all'Allegato 1; -Della comunicazione prot. 13/12/2022.1226260; -Della nota prot. n. 0645107 del 13/8/2019 della Regione Emilia Romagna; -Della nota prot. 0722665 del 25/9/2019 della Regione Emilia Romagna, non conosciuta; Nonché per quanto occorrer possa -Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: -n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza -n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma -n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia -n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena -n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna -n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola -n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara -n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna -n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma -n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia -n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena -n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna -n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara -n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli -nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Meditron S.r.l. il 31/3/2025: Per l’annullamento: -Della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27/11/2024 unitamente all'Allegato 1; -Della comunicazione del 24/1/2025 prot. 73861; Nonché per quanto occorrere possa: -Della Determinazione Dirigenziale 29/12/2023 n. 27391 non conosciuta; -Delle Determinazioni 30 gennaio 2024 n.1725, 18 marzo 2024 n. 5585, n. 5586, n.5587, n.5588, n.5590, n.5591, n. 5592, n. 5593, n. 5594, n. 5595, n.5596, n.5597, n. 5598, n. 5599, n. 5600, n. 5601, n.5602, n. 5603, n. 5604, n. 5605, n. 5606, n. 5607, n. 5608, n. 5609, e 21 marzo 2024 n. 5876, n. 5877, n. 5878, n. 5879, n. 5880 e 20 novembre 2024 n. 25037, n. 25038, n. 25039, n. 25040, n. 25041, n. 25042 non conosciute; -Della Delibera n. 160 del 3/2/2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Meditron S.r.l. il 21/7/2025: per l’annullamento: -Del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 14 del 14 marzo 2025 unitamente all’Allegato A recante: “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 38 del 28/04/2025 Nonché per quanto occorrere possa: -Del Decreto n. 67/SALU del 31.12.2022 non conosciuto; -Del Decreto n. 44/ARS del 30/05/2023 non conosciuto; -Decreto n. 4/SALU del 13/02/2024 non conosciuto; -Decreto n. 23/SALU del 22/04/2024 non conosciuto;

Giustizia amministrativa202300409

Sintesi

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TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, comprese le rideterminazioni successive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione di una controinteressata, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 che certificava il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori circolari e atti presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna che individuavano le imprese soggette al ripiano e quantificavano gli importi dovuti, nonché le successive determinazioni regionali adottate o aggiornate in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024. La ricorrente sosteneva che il meccanismo del payback previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come convertito, fosse incompatibile con principi costituzionali ed eurounitari, chiedendo eventualmente la rimessione delle questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel corso del giudizio aveva ottenuto la tutela cautelare, anche monocratica, in ragione del rischio di un danno grave e irreparabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha dichiarato e documentato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando alle Regioni Marche ed Emilia-Romagna il 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano. Tale adesione ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’annullamento degli atti impugnati, poiché il bene della vita conseguito consiste nel pagamento delle somme in misura ridotta, mentre il ricorso mirava all’eliminazione degli atti dal mondo giuridico. Il Collegio ha quindi qualificato l’esito processuale come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, pur rilevando che la legge descrive il meccanismo come comportante la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, applicato agli anni 2015-2018 mediante gli atti impugnati.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Prevede il meccanismo di definizione delle controversie relative al payback, cui la ricorrente ha aderito mediante il pagamento del 25% degli importi dovuti; tale adesione determina il venir meno dell’interesse alla decisione di annullamento.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato tra le disposizioni che prevedono obblighi di pagamento assolti dalla ricorrente mediante l’adesione al meccanismo definitorio.

  • art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Ha consentito alla controinteressata di proporre opposizione al ricorso straordinario, determinandone la trasposizione in sede giurisdizionale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione della controversia e consegue il pagamento o la restituzione delle somme in misura ridotta, viene meno l’interesse alla decisione sull’annullamento degli atti impugnati, se il bene della vita conseguito è diverso dalla loro eliminazione dal mondo giuridico.
  • La sopravvenuta adesione a un meccanismo transattivo o definitorio può determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando la legge qualifichi espressamente l’effetto come cessazione della materia del contendere, qualora non vi sia piena coincidenza tra il risultato ottenuto e la pretesa originaria azionata.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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