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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3711/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava l'erronea qualificazione del fatto da parte del GIP di Agrigento: la detenzione non denunciata della doppietta calibro 12 deve essere qualificata come delitto (artt. 2 e 7 legge n. 895/1967) e non come contravvenzione ex art. 697 c.p.; di conseguenza l'oblazione (art. 162-bis c.p.) non era ammissibile e l'estinzione del reato pronunciata era viziata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale, ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione per oblazione e ha trasmesso gli atti al GIP del Tribunale di Agrigento. Ha affermato che il fucile doppietta è arma comune da sparo e che la sua detenzione non denunciata integra il delitto previsto dagli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967; pertanto l'oblazione non poteva essere ammessa e il giudice di merito ha errato nella qualificazione e nella pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Il giudice di primo grado aveva inquadrato il fatto come contravvenzione ex art. 697 c.p., ma la Cassazione ha ritenuto tale qualificazione errata rispetto alla natura dell'arma descritta.

  • art. 2 legge n. 895/1967

    Interpretato come norma che, unitamente all'art. 7, qualifica la detenzione non denunciata di armi comuni da sparo quale delitto; la Corte ha ritenuto applicabile al caso di specie.

  • art. 7 legge n. 895/1967

    Conferma che la detenzione non denunciata di arma comune da sparo integra reato non assoggettabile all'oblazione; la Corte ha fatto leva su tale norma per escludere l'ammissibilità dell'istituto.

  • art. 162-bis cod. pen.

    Disciplina l'istituto dell'oblazione: la Corte ha osservato che l'oblazione è ammessa solo per contravvenzioni e non per delitti come quello ritenuto sussistente nel caso.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità della pronuncia di estinzione: la Corte ha ritenuto il Procuratore Generale legittimato a impugnare l'erronea estinzione emessa per oblazione su reato non oblabile.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Richiama l'effetto dell'opposizione al decreto penale: l'opposizione impedisce la formazione del giudicato e preclude l'esecutività del decreto penale opposto, sicché non può consolidarsi una estinzione definitiva basata su una qualificazione errata.

  • art. 459, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte osserva che, se il fatto fosse stato correttamente qualificato come delitto, il giudice che rilevasse la natura del reato avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi di questa norma.

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Disposto che, a seguito dell'annullamento, il GIP dovrà adottare i provvedimenti consequenziali rispetto all'opposizione e all'inammissibilità dell'oblazione, dando corso al giudizio.

Massime di principio

  • La detenzione non denunciata di una "arma comune da sparo" (es. fucile da caccia, doppietta) è di regola configurabile come delitto ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967; non va quindi automaticamente trattata come contravvenzione ex art. 697 c.p.
  • L'oblazione ex art. 162-bis c.p. è ammessa solo per le contravvenzioni previste e non è applicabile ai delitti: se il fatto integra delitto, la domanda di oblazione è inammissibile.
  • L'opposizione al decreto penale di condanna impedisce la formazione del giudicato sul decreto e rende inefficace il decreto stesso, con la conseguenza che non può consolidarsi un'assoluzione o estinzione basata su una qualificazione errata.
  • Il Procuratore Generale è legittimato a impugnare la pronuncia che dichiara l'estinzione del reato per oblazione quando questa sia stata pronunciata in relazione a reato non oblabile.
  • Se il giudice ritiene che la qualificazione del fatto contenuta nella richiesta o nel decreto sia errata e comporti l'impossibilità di applicare l'oblazione, deve restituire gli atti al pubblico ministero (art. 459 c.p.p.) o, se l'oblazione è stata comunque ammessa, la sentenza che dichiara l'estinzione può essere annullata dalla Cassazione e gli atti rimessi al GIP per dare corso al giudizio.
  • In casi analoghi è fondamentale valutare preliminarmente la natura dell'arma (arma comune da sparo vs arma diversa) perché la qualificazione sostanziale del fatto determina la procedibilità dell'istituto dell'oblazione e le conseguenze procedurali successive.

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