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Legge

L.R. Abruzzo 27/2006

Disposizioni in materia ambientale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 27/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene su ARTA, autorizzazioni ambientali, fonti rinnovabili, compensazioni energetiche, gestione rifiuti, raccolta differenziata, vigilanza ecologica, educazione ambientale e Autorità ambientale regionale. Molte misure sono state però superate o abrogate da leggi successive, in particolare quelle su rifiuti e consulte ambientali; restano rilevanti soprattutto le parti su AIA, autorizzazioni rinnovabili e Autorità ambientale, con modifiche finanziarie poi aggiornate nel 2011.

Disposizioni in materia ambientale e gestione rifiuti in Abruzzo

Disposizioni in materia ambientale della Regione Abruzzo

La legge modifica in modo ampio la disciplina ambientale regionale, intervenendo su ARTA, autorizzazioni per impianti energetici, compensazioni ambientali, autorizzazione integrata ambientale, gestione dei rifiuti, educazione ambientale e Autorità ambientale regionale. Il testo è applicabile nel territorio della Regione Abruzzo; alcune parti risultano oggi superate o abrogate da interventi successivi.

ARTA: funzionamento, personale e copertura finanziaria

La legge aggiorna la disciplina già prevista per garantire la funzionalità dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale, spostando il riferimento al triennio 2006-2008 per il contingente complessivo di 150 unità di personale a tempo determinato, e sostituendo il riferimento all’anno 2005 con il 2006 per i relativi effetti finanziari. Inoltre, nelle more dell’attuazione delle precedenti leggi regionali sul tema, autorizza l’ARTA a prorogare i contratti di lavoro a termine, subordinati e parasubordinati, per il tempo massimo consentito dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili.

Per questa misura sono previsti oneri quantificati per il 2006 in € 800.000,00, coperti mediante incremento del capitolo destinato al contributo annuale di funzionamento dell’ARTA e contestuale diminuzione di un capitolo di spesa per i trasporti; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie. Si rinvia inoltre, per quanto applicabile, alle disposizioni regionali già vigenti sulla razionalizzazione della finanza regionale.

Autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili

La Regione è individuata come autorità competente per il rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione unica prevista dalla normativa statale per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. L’esercizio di tale competenza deve rispettare la normativa ambientale, paesaggistica, storico-artistica, le competenze degli enti locali e la disciplina delle concessioni idroelettriche e del demanio idrico.

La Giunta regionale deve definire, con propria deliberazione:

  • l’autorità competente e le condizioni per l’autorizzazione;
  • i tempi del procedimento;
  • la modulistica;
  • le tariffe per istruttoria e controlli e le modalità di pagamento;
  • criteri per semplificare e unificare i procedimenti autorizzativi.

Le entrate derivanti dai diritti di istruttoria sono vincolate alle attività istruttorie, logistiche, informative, formative e consultive collegate; i relativi fondi confluiscono su un capitolo di entrata dedicato e su un corrispondente capitolo di spesa. L’autorità competente può impegnare spesa solo dopo l’accertamento della relativa entrata.

Compensazione ambientale da impianti di produzione di energia

La Regione è competente a definire obiettivi, linee e criteri generali della politica energetica nazionale applicata sul territorio regionale, nel rispetto delle competenze locali. La Giunta regionale, d’intesa con la Commissione consiliare competente, stabilisce le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale per l’insediamento delle infrastrutture energetiche, i criteri di fruizione omogenei sul territorio e i criteri amministrativi per semplificare i procedimenti.

È inoltre prevista la ripartizione del contributo compensativo tra gli enti interessati con la seguente quota:

  • 40% ai comuni sede degli impianti;
  • 40% ai comuni contermini;
  • 10% alla provincia competente;
  • 10% alla Regione.

La Giunta definisce anche le linee guida per l’uso delle quote regionali e può stipulare accordi con i proponenti. Le entrate sono destinate ad appositi capitoli di bilancio per istruttoria e attività connesse; anche qui l’impegno di spesa richiede il previo accertamento dell’entrata.

Autorizzazione integrata ambientale

La Regione è competente al rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi della disciplina statale, nel rispetto delle competenze degli enti locali. La Giunta regionale deve individuare l’autorità competente, fissare i tempi del procedimento, approvare modulistica e calendario delle domande, determinare le tariffe per rilievi, accertamenti, sopralluoghi e controlli successivi, nonché definire criteri per semplificare e unificare i procedimenti.

Le somme incassate sono vincolate a:

  • istruttoria delle domande AIA;
  • controlli e aggiornamenti previsti dalla normativa statale;
  • attività logistiche, operative, informative, formative e consultive.

Le entrate confluiscono su un capitolo di bilancio dedicato e le spese correlate su un capitolo specifico. Anche in questo caso l’autorità competente può disporre l’impegno solo dopo l’accertamento della relativa entrata. Il successivo consolidamento del testo ha aggiornato il riferimento finanziario nel 2011, con incremento di entrata e spesa per € 400.000,00 e con autorizzazione alla Giunta per le variazioni di bilancio conseguenti.

Gestione dei rifiuti: osservatorio, pianificazione, discariche e bonifiche

La legge modifica profondamente la disciplina regionale dei rifiuti allora contenuta nella L.R. 83/2000, introducendo un Osservatorio regionale rifiuti (ORR) incaricato di raccogliere, elaborare, integrare e divulgare dati sui rifiuti in collaborazione con enti locali, ARTA e osservatori provinciali. L’ORR deve redigere una relazione annuale entro il 30 giugno e trasmettere alla Giunta, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i dati sui flussi di rifiuti per impianto.

La disciplina prevede inoltre:

  • garanzie finanziarie per l’esercizio degli impianti;
  • accordi tra soggetti interessati per autorizzare il trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani in ambiti territoriali diversi, con possibilità di sospensione regionale se incompatibili con il piano regionale;
  • direttive regionali su raccolta differenziata, obblighi, divieti e sanzioni;
  • limitazione del conferimento nel territorio regionale di rifiuti speciali provenienti da altre regioni;
  • riserva del 5% della capacità complessiva delle discariche o impianti con discarica di servizio a favore della Regione per provvedimenti contingibili ed urgenti;
  • estensione dei casi di vigilanza e attività sostitutiva all’inadempienza su programmi e azioni regionali.

Sul tema delle bonifiche, la Regione disciplina l’anagrafe dei siti da bonificare, il piano regionale di bonifica e il censimento, promuove interventi privati di bonifica e stabilisce che, in caso di inerzia dei responsabili, gli interventi siano affidati mediante procedure ad evidenza pubblica con costi integralmente a carico dell’affidatario. Se ciò non è possibile, l’ente competente interviene d’ufficio e la Giunta può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese, nei limiti delle priorità del piano regionale. Gli interventi possono essere assistiti da contributo pubblico fino al 50% delle spese in presenza di preminenti interessi pubblici igienico-sanitari, ambientali o occupazionali.

Viene inoltre previsto che, fino all’approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i Comuni restino titolari dei procedimenti di bonifica dei siti nel proprio territorio. Questa parte della legge, tuttavia, è stata in larga misura superata o abrogata da successiva normativa regionale sui rifiuti.

Raccolta differenziata, recupero e riciclo

La legge introduce un obbligo di attivazione, entro 180 giorni dall’approvazione delle disposizioni, delle raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione, privilegiando sistemi domiciliari o di prossimità. Nei territori interessati da provvedimenti straordinari il termine è ridotto a 90 giorni per pile e farmaci scaduti, carta e cartoni, e frazioni organiche da grandi utenze, verde e residui vegetali compostabili.

La Regione è chiamata a promuovere, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, accordi per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto e a emanare linee guida per gli acquisti verdi e per l’uso di materiali derivanti dal riciclaggio, anche negli appalti pubblici. Sono inoltre previsti contributi e incentivi per prevenzione dei rifiuti, raccolta differenziata, stazioni ecologiche, imballaggi cauzionati, ricerca su prodotti ecosostenibili, compost di qualità, campagne di sensibilizzazione, compostaggio domestico, utilizzo di ammendanti e frazioni organiche stabilizzate, e impiego di frazioni residue e biomasse per programmi energetici da fonti rinnovabili.

Anche questa disciplina è oggi in gran parte non più operativa, poiché il relativo articolo è stato abrogato dalla normativa regionale successiva sulla gestione integrata dei rifiuti.

Interventi finanziari per la raccolta differenziata

La legge sostituisce la disciplina degli interventi finanziari urgenti a favore della raccolta differenziata, prevedendo contributi regionali ai Comuni, singoli o associati, per raggiungere gli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti e per riorganizzare i servizi privilegiando le raccolte domiciliari. La Giunta regionale avrebbe dovuto stabilire entro 30 giorni modalità e termini della domanda, documentazione, criteri di ripartizione, criteri di valutazione e graduatoria.

Questa disposizione è stata però abrogata successivamente ed è oggi da considerarsi superata.

Servizio volontario di vigilanza ecologica

La legge riforma la formazione delle guardie ecologiche volontarie, demandando alla Giunta la disciplina di corsi di formazione e aggiornamento, con indicazione di modalità, termini e contenuti. I corsi sono organizzati dagli enti del servizio volontario o da associazioni ambientaliste riconosciute.

L’accesso ai corsi richiede:

  • godimento dei diritti civili e politici;
  • assenza di condanne detentive per delitto non colposo e di misure di sicurezza;
  • assenza di condanne per violazioni della normativa di tutela ambientale e naturalistica.

Al termine del corso è previsto un esame teorico-pratico davanti a una commissione nominata dalla Direzione regionale competente. Ai componenti spetta un compenso pari a quello delle commissioni d’esame della formazione professionale regionale. La commissione può iniziare a operare solo dopo la conclusione dei corsi regionali e comunque non prima del 1° gennaio 2007. Il testo adegua anche le denominazioni interne della struttura regionale competente e rinvia alle leggi di bilancio per gli stanziamenti successivi.

Educazione ambientale

La legge ridefinisce gli obiettivi regionali in materia di educazione ambientale, articolandoli attraverso consulte regionali e provinciali, comitato regionale, programma regionale e sistema regionale di educazione ambientale. Le Province partecipano mediante piani provinciali annuali in armonia con gli indirizzi del Comitato regionale e sentita la Consulta provinciale.

Il testo introduceva una Consulta regionale per l’educazione ambientale e una Consulta provinciale per l’educazione ambientale, disciplinandone composizione, presidenza e funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione. Modifica anche la composizione del Comitato regionale per l’educazione ambientale e la terminologia delle strutture regionali competenti.

Tuttavia, la stessa legge dà atto che, con la successiva L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, le Consulte regionali e provinciali per l’educazione ambientale sono state soppresse dal 180° giorno successivo alla sua entrata in vigore e le funzioni sono state attribuite in parte alla Regione e in parte al Comitato per l’educazione ambientale. Di conseguenza, la disciplina qui contenuta è oggi in larga parte superata.

Autorità ambientale regionale e valutazione ambientale strategica

La legge istituisce l’Autorità ambientale regionale nella persona del Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale. L’Autorità svolge le funzioni in materia di valutazione ambientale strategica nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria, secondo i compiti definiti dalla deliberazione CIPE n. 83/2000, avvalendosi del supporto tecnico e amministrativo necessario.

Per il funzionamento, le risorse relative all’assistenza tecnica sono anticipate a carico del bilancio regionale su un capitolo di spesa dedicato; il rimborso è subordinato all’accertamento degli introiti derivanti dall’attività di assistenza tecnica, da iscrivere su un apposito capitolo di entrata. Il testo consolidato riporta inoltre un incremento di € 400.000,00 in competenza e cassa sul bilancio 2011, con corrispondente incremento del capitolo di entrata e di quello di spesa, e autorizza la Giunta alle variazioni di bilancio conseguenti.

Altre disposizioni

La legge modifica anche la disciplina di una riserva naturale regionale, stabilendo che la legge di riferimento esplica efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo perimetro della riserva adeguato a quanto previsto dalla norma richiamata.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Diversi istituti contenuti nel testo hanno però subito successive modifiche, soppressioni o abrogazioni; in particolare, le norme su raccolta differenziata, contributi ai Comuni, educazione ambientale e parte della disciplina rifiuti risultano oggi non più utilmente applicabili.

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