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Legge

L.R. Abruzzo 21/2006

Sostituzione dell'art. 19 (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori) della L.R. 18 maggio 2000, n. 95 "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 21/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo 23 giugno 2006, n. 21 sostituisce l’art. 19 della L.R. 95/2000, disciplinando contributi e finanziamenti per l’acquisto, la permuta e l’arrotondamento di terreni nelle zone montane, con procedure affidate a Comuni e Comunità montane. Prevede beneficiari, limiti ai contributi, tempi di prima applicazione e decadenza se i terreni non sono coltivati entro un anno o se alienati/modificati entro 10 anni.

Interventi per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane e per i giovani agricoltori

Interventi per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane

La legge della Regione Abruzzo interviene sulla disciplina delle zone montane sostituendo l’art. 19 della L.R. 95/2000. Il nuovo testo concentra la propria finalità sulla ricomposizione fondiaria e sul sostegno allo sviluppo dell’attività agricola nel territorio montano regionale.

Finalità e strumenti di intervento

La Regione accorda contributi e finanziamenti per favorire:

  • l’acquisto e la permuta di terreni;
  • la formazione e l’arrotondamento della proprietà coltivatrice.

L’intervento economico è previsto sino alla concorrenza di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice. La Regione promuove inoltre, tramite Comuni e Comunità montane, procedure di acquisizione e successiva alienazione di terreni incolti produttivi.

Beneficiari

Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti:

  • coltivatori diretti tra 18 e 60 anni residenti nelle zone montane;
  • eredi considerati affittuari, ai sensi dell’art. 49 della legge n. 203/1982, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire le quote alla scadenza del rapporto di affitto secondo la legge n. 97/1994;
  • cooperative e consorzi agricoli con sede in territorio montano, con compagine sociale composta per almeno il 40% da persone tra 18 e 60 anni;
  • proprietari di terreni, anche non coltivatori diretti dello stesso comune, per terreni confinanti o resi confinanti;
  • coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, anche se non residenti;
  • qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non residente nella zona o extracomunitaria, purché presenti un idoneo progetto per la costituzione di nuove aziende agricole coerente con gli obiettivi della legge.

Per i soggetti non residenti e per quelli indicati alle lettere d), e) ed f) sono previsti soltanto contributi, limitati alle spese notarili, di registrazione, trascrizione e voltura effettivamente documentate.

Procedura di prima applicazione

Per la prima applicazione della disciplina sono fissati compiti e termini stringenti per Comuni e Comunità montane.

I Comuni devono:

  • censire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge tutti i terreni incolti produttivi presenti nel territorio e i relativi proprietari;
  • contattare entro i successivi 45 giorni i proprietari per verificare l’eventuale disponibilità alla cessione volontaria a terzi al prezzo corrispondente al vigente valore agricolo medio della zona per terreni incolto-produttivi, determinato dalla Giunta regionale e pubblicato nel BURA;
  • acquisire, mediante bando pubblico e contestualmente agli adempimenti precedenti, le richieste di altri proprietari di terreni comunque coltivati che intendano alienarli con le finalità e i benefici della legge, al prezzo del valore agricolo medio relativo alla coltura in essere ridotto del 20%;
  • trasmettere alla Comunità montana di appartenenza i risultati delle indagini entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il contatto dei proprietari.

Le Comunità montane devono:

  • classificare e costituire fondi alienabili, in base a estensione e ubicazione, entro 60 giorni dal ricevimento dei dati dei Comuni;
  • acquisire, mediante informazione e pubblicità, entro i successivi 30 giorni, i nominativi degli interessati all’acquisto e fissare il prezzo di alienazione, che non può essere inferiore al prezzo di acquisizione né superare del 10% il valore agricolo medio vigente nella zona per la coltura in essere;
  • individuare le priorità di acquisizione, salvi i diritti di prelazione previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, seguendo l’ordine dei beneficiari e gli obiettivi della legge;
  • predisporre contratti tipo, stipulare convenzioni con i roganti e definire criteri di impegno e cauzione per venditori e acquirenti;
  • convocare le parti e concordare con esse e con i roganti la data di stipula, partecipando anche all’incasso dell’eccedenza del prezzo di compravendita e alla restituzione delle cauzioni;
  • raccogliere le domande di contributi e finanziamenti e trasmetterle alla Regione Abruzzo – Assessorato all’Agricoltura – per la liquidazione, che avviene con le disponibilità previste entro 60 giorni dalla ricezione e direttamente ai beneficiari secondo le modalità indicate in domanda;
  • acquistare direttamente i terreni alienabili privi di potenziali acquirenti; se non rivenduti entro sei mesi, tali terreni possono essere concessi in affitto o in appalto a imprenditori agricoli della zona.

Disciplina successiva alla prima applicazione

Successivamente alla fase iniziale, i Comuni continuano tramite il proprio ufficio tecnico a ricevere e trasmettere alle Comunità montane le istanze di alienazione e acquisizione dei terreni. Le Comunità montane proseguono con le proprie strutture gli adempimenti già previsti, anche per l’alienazione a terzi dei terreni resi alienabili in un momento successivo dai Comuni.

Regime finanziario e fondo speciale

L’eventuale maggiore incasso derivante dall’alienazione rispetto al costo di acquisizione costituisce un fondo speciale per le Comunità montane. Tale fondo è destinato:

  • ai pagamenti e agli incassi connessi alle operazioni immobiliari sui terreni acquistati direttamente e poi gestiti ai sensi della legge;
  • alla realizzazione di infrastrutture intercomunali finalizzate agli obiettivi della legge.

Decadenza dai benefici e obbligo di restituzione

I benefici decadono se:

  • i terreni non vengono coltivati entro un anno dalla data di concessione dei contributi;
  • nei 10 anni successivi a tale data i terreni sono alienati, divisi o ne viene modificata la destinazione.

In tali casi i beneficiari devono restituire i finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione richiamata è del 7 luglio 2006, n. 37.

Testo integrale

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