L.R. Abruzzo 21/2006
Sostituzione dell'art. 19 (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori) della L.R. 18 maggio 2000, n. 95 "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo 23 giugno 2006, n. 21 sostituisce l’art. 19 della L.R. 95/2000, disciplinando contributi e finanziamenti per l’acquisto, la permuta e l’arrotondamento di terreni nelle zone montane, con procedure affidate a Comuni e Comunità montane. Prevede beneficiari, limiti ai contributi, tempi di prima applicazione e decadenza se i terreni non sono coltivati entro un anno o se alienati/modificati entro 10 anni.
Interventi per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane e per i giovani agricoltori
Interventi per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane
La legge della Regione Abruzzo interviene sulla disciplina delle zone montane sostituendo l’art. 19 della L.R. 95/2000. Il nuovo testo concentra la propria finalità sulla ricomposizione fondiaria e sul sostegno allo sviluppo dell’attività agricola nel territorio montano regionale.
Finalità e strumenti di intervento
La Regione accorda contributi e finanziamenti per favorire:
- l’acquisto e la permuta di terreni;
- la formazione e l’arrotondamento della proprietà coltivatrice.
L’intervento economico è previsto sino alla concorrenza di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice. La Regione promuove inoltre, tramite Comuni e Comunità montane, procedure di acquisizione e successiva alienazione di terreni incolti produttivi.
Beneficiari
Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti:
- coltivatori diretti tra 18 e 60 anni residenti nelle zone montane;
- eredi considerati affittuari, ai sensi dell’art. 49 della legge n. 203/1982, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire le quote alla scadenza del rapporto di affitto secondo la legge n. 97/1994;
- cooperative e consorzi agricoli con sede in territorio montano, con compagine sociale composta per almeno il 40% da persone tra 18 e 60 anni;
- proprietari di terreni, anche non coltivatori diretti dello stesso comune, per terreni confinanti o resi confinanti;
- coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, anche se non residenti;
- qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non residente nella zona o extracomunitaria, purché presenti un idoneo progetto per la costituzione di nuove aziende agricole coerente con gli obiettivi della legge.
Per i soggetti non residenti e per quelli indicati alle lettere d), e) ed f) sono previsti soltanto contributi, limitati alle spese notarili, di registrazione, trascrizione e voltura effettivamente documentate.
Procedura di prima applicazione
Per la prima applicazione della disciplina sono fissati compiti e termini stringenti per Comuni e Comunità montane.
I Comuni devono:
- censire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge tutti i terreni incolti produttivi presenti nel territorio e i relativi proprietari;
- contattare entro i successivi 45 giorni i proprietari per verificare l’eventuale disponibilità alla cessione volontaria a terzi al prezzo corrispondente al vigente valore agricolo medio della zona per terreni incolto-produttivi, determinato dalla Giunta regionale e pubblicato nel BURA;
- acquisire, mediante bando pubblico e contestualmente agli adempimenti precedenti, le richieste di altri proprietari di terreni comunque coltivati che intendano alienarli con le finalità e i benefici della legge, al prezzo del valore agricolo medio relativo alla coltura in essere ridotto del 20%;
- trasmettere alla Comunità montana di appartenenza i risultati delle indagini entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il contatto dei proprietari.
Le Comunità montane devono:
- classificare e costituire fondi alienabili, in base a estensione e ubicazione, entro 60 giorni dal ricevimento dei dati dei Comuni;
- acquisire, mediante informazione e pubblicità, entro i successivi 30 giorni, i nominativi degli interessati all’acquisto e fissare il prezzo di alienazione, che non può essere inferiore al prezzo di acquisizione né superare del 10% il valore agricolo medio vigente nella zona per la coltura in essere;
- individuare le priorità di acquisizione, salvi i diritti di prelazione previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, seguendo l’ordine dei beneficiari e gli obiettivi della legge;
- predisporre contratti tipo, stipulare convenzioni con i roganti e definire criteri di impegno e cauzione per venditori e acquirenti;
- convocare le parti e concordare con esse e con i roganti la data di stipula, partecipando anche all’incasso dell’eccedenza del prezzo di compravendita e alla restituzione delle cauzioni;
- raccogliere le domande di contributi e finanziamenti e trasmetterle alla Regione Abruzzo – Assessorato all’Agricoltura – per la liquidazione, che avviene con le disponibilità previste entro 60 giorni dalla ricezione e direttamente ai beneficiari secondo le modalità indicate in domanda;
- acquistare direttamente i terreni alienabili privi di potenziali acquirenti; se non rivenduti entro sei mesi, tali terreni possono essere concessi in affitto o in appalto a imprenditori agricoli della zona.
Disciplina successiva alla prima applicazione
Successivamente alla fase iniziale, i Comuni continuano tramite il proprio ufficio tecnico a ricevere e trasmettere alle Comunità montane le istanze di alienazione e acquisizione dei terreni. Le Comunità montane proseguono con le proprie strutture gli adempimenti già previsti, anche per l’alienazione a terzi dei terreni resi alienabili in un momento successivo dai Comuni.
Regime finanziario e fondo speciale
L’eventuale maggiore incasso derivante dall’alienazione rispetto al costo di acquisizione costituisce un fondo speciale per le Comunità montane. Tale fondo è destinato:
- ai pagamenti e agli incassi connessi alle operazioni immobiliari sui terreni acquistati direttamente e poi gestiti ai sensi della legge;
- alla realizzazione di infrastrutture intercomunali finalizzate agli obiettivi della legge.
Decadenza dai benefici e obbligo di restituzione
I benefici decadono se:
- i terreni non vengono coltivati entro un anno dalla data di concessione dei contributi;
- nei 10 anni successivi a tale data i terreni sono alienati, divisi o ne viene modificata la destinazione.
In tali casi i beneficiari devono restituire i finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione richiamata è del 7 luglio 2006, n. 37.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 giu 2006L.R. Abruzzo 20/2006
- Legge · 16 giu 2006L.R. Abruzzo 18/2006
- Legge · 6 lug 2006L.R. Abruzzo 23/2006
- Legge · 8 giu 2006L.R. Abruzzo 16/2006
- Legge · 28 lug 2006L.R. Abruzzo 26/2006
- Legge · 12 mag 2006L.R. Abruzzo 12/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →